Oggetto: Computo nella gestione separata ex art. 3 D.M. 282/1996: riepilogo istruzioni e chiarimenti su requisiti, modalità e prestazioni conseguibili
In sintesi
Il computo (art. 3 D.M. 282/1996) consente agli iscritti alla gestione separata di sommare i contributi versati in altre gestioni previdenziali (AGO lavoratori dipendenti, gestioni esclusive o sostitutive, gestioni autonomi) per raggiungere il diritto a pensione. La facoltà va richiesta esplicitamente nella domanda di pensione: senza richiesta, la sede INPS liquida la pensione usando solo la contribuzione della gestione separata.
Per esercitare il computo occorrono due condizioni cumulative: avere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, e avere complessivamente almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 collocati dopo il 1° gennaio 1996. Sono esclusi i contributivi puri (prima iscrizione dopo il 1996) e chi al 31.12.1995 aveva contribuzione solo in Casse professionali o già utilizzata per una pensione.
Le prestazioni ottenibili con il computo sono: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità, pensione indiretta ai superstiti e pensione supplementare. Tutte le prestazioni vengono liquidate a carico della gestione separata e calcolate interamente con il sistema contributivo, applicando le aliquote di computo delle singole gestioni di provenienza.
Chi al 31 dicembre 2011 aveva già perfezionato sia i requisiti per il computo sia quelli per l'accesso alla pensione vigenti a quella data mantiene il diritto alle regole previgenti, indipendentemente da quando presenta domanda. I contributi versati dopo la decorrenza della pensione in computo nella gestione separata danno luogo a un supplemento; quelli versati nell'AGO o nelle gestioni sostitutive potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti per un autonomo diritto a pensione.
- Iscritti alla gestione separata INPS con almeno un contributo mensile accreditato
- Lavoratori con contributi in più gestioni previdenziali (dipendenti, autonomi, sostitutive/esclusive AGO)
- Superstiti di assicurato iscritto alla gestione separata
- Pensionati che hanno versato contributi nella gestione separata dopo il pensionamento
- Il computo deve essere richiesto espressamente nella domanda di pensione: non viene applicato d'ufficio
- La pensione liquidata in computo è sempre calcolata con il sistema contributivo puro, anche per periodi ante 1996
- Il computo riguarda tutti i periodi di tutte le gestioni interessate: non è ammesso il computo parziale
- Chi ha già una pensione può chiedere il computo, ma i contributi già usati per quella pensione non si contano
- I contributi AGO versati dopo la pensione in computo non danno supplemento né pensione supplementare: possono solo generare una pensione autonoma con requisiti da contributivo puro
- I requisiti per il computo possono essere integrati con periodi assicurativi maturati in paesi UE o con accordi bilaterali di totalizzazione
Domande frequenti
Devo fare una domanda specifica per il computo o l'INPS lo applica automaticamente?
Devi richiederlo esplicitamente nella domanda di pensione. Se non lo chiedi, l'INPS liquida la pensione usando solo i contributi della gestione separata.
Quali contributi servono per poter usare il computo?
Serve avere meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e almeno 15 anni di contributi complessivi, di cui almeno 5 versati dopo il 1° gennaio 1996. I contributi già usati per una pensione in corso non si contano.
Se esercito il computo, come viene calcolata la pensione?
La pensione viene liquidata interamente con il sistema contributivo a carico della gestione separata. Per ogni gestione si applicano le rispettive aliquote di computo nel calcolo del montante individuale.
Posso chiedere il computo se sono già titolare di un'altra pensione?
Sì, la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisce il computo. Tuttavia, i contributi già usati per quella pensione non possono essere conteggiati nuovamente.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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