Con il Messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha sostituito l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante «Provvidenze in favore dei grandi invalidi». La norma disciplina l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, prevedendo una ridefinizione degli importi spettanti.
Che cos’è l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare è una prestazione economica riconosciuta ai grandi invalidi per servizio militare, ovvero ai soggetti che abbiano riportato gravi infermità o menomazioni in occasione o a causa del servizio prestato nelle Forze armate o in corpi assimilati. I beneficiari hanno facoltà di optare per questa indennità economica in alternativa all’accompagnamento fisico.
I nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2026
In attuazione delle citate disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi mensili dell’assegno sono stati rideterminati come segue:
- Categorie di invalidità più elevate (invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, e A-bis) della tabella E allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra): 1.000 euro mensili per dodici mensilità, in luogo della precedente misura di 878 euro mensili;
- Ulteriori categorie: 500 euro mensili per dodici mensilità, in luogo della precedente misura di 439 euro mensili.
Quando arriveranno i nuovi importi: giugno 2026 con arretrati
Sebbene la decorrenza giuridica degli aumenti sia fissata al 1° gennaio 2026, l’INPS ha precisato che l’adeguamento materiale sui cedolini di pagamento avverrà a partire dalla mensilità di giugno 2026. Con il rateo di giugno saranno corrisposti, contestualmente, anche gli arretrati relativi alle differenze di importo maturate nei mesi da gennaio a maggio 2026.
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Scopri tutte le guideL’adeguamento avverrà in modalità automatica: i beneficiari che già percepiscono l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare con pagamento a cura dell’INPS non sono tenuti a presentare alcuna domanda o documentazione aggiuntiva.
A chi è rivolto il messaggio
Le istruzioni operative contenute nel Messaggio n. 1269/2026 si rivolgono alle strutture territoriali dell’Istituto e, in via informativa, a tutti i soggetti – invalidi di guerra, per servizio o per cause di servizio – attualmente titolari di questa prestazione o potenzialmente interessati ad accedervi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il testo integrale del documento sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026 ↗





