24 Agosto 2026

Welfare aziendale: rimborso RSA esente anche per genitore non convivente

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, chiarisce che il rimborso delle spese di ricovero in RSA di un familiare — anche non convivente — erogato nell'ambito di un piano di welfare aziendale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il chiarimento recepisce per la prima volta la nuova nozione di «familiare» introdotta dal D.Lgs. n. 148/2026, con effetti a partire dal periodo d'imposta 2025.

Con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate fa luce sull’ambito applicativo delle disposizioni in materia di welfare aziendale, con particolare riguardo al rimborso delle spese sostenute da un lavoratore dipendente per il ricovero e l’assistenza di un genitore presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA). Il documento segna un passaggio importante: è la prima volta che l’Amministrazione finanziaria applica la nuova nozione di «familiare» — ridisegnata dal D.Lgs. n. 148/2026, c.d. decreto correttivo Omnibus — alle disposizioni fiscali sul welfare aziendale di cui all’art. 51 del TUIR.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

Un lavoratore dipendente ha chiesto se, in base al piano di welfare aziendale predisposto dal proprio datore di lavoro, fosse possibile ottenere il rimborso — in regime di esenzione fiscale — delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA. Il nodo centrale della questione riguardava la non convivenza del genitore con il lavoratore: in base alla previgente formulazione normativa, tale circostanza avrebbe potuto precludere l’accesso al beneficio.

Il quadro normativo: art. 51, comma 2, lett. f-ter) del TUIR

La disposizione rilevante è l’art. 51, comma 2, lett. f-ter) del TUIR, in base alla quale non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Il medesimo art. 51, comma 1, TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività, in forza del quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti a beni, servizi e opere forniti dal datore di lavoro costituiscono redditi imponibili che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente: le ipotesi di esclusione previste dal comma 2 rappresentano dunque deroghe espresse a tale principio generale.

La nuova nozione di «familiare» dopo il D.Lgs. n. 148/2026

Il D.Lgs. n. 148/2026 (decreto correttivo Omnibus), approvato il 7 agosto 2026, ha modificato l’art. 12, comma 4-ter, del TUIR, superando alcune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi già introdotti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025. In particolare, il correttivo ha ridefinito la platea dei soggetti da considerare «familiari» ai fini delle disposizioni fiscali che richiamano l’art. 12 del TUIR.

Per effetto della novella legislativa, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, rientrano nella nozione di «familiare» rilevante ai fini del welfare aziendale:

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  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi del coniuge deceduto;
  • le altre persone elencate nell’art. 433 del codice civile (tra cui i genitori) che convivono con il contribuente oppure percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il D.Lgs. n. 148/2026 ha tuttavia introdotto il requisito della convivenza — o in alternativa della corresponsione di assegni alimentari — esclusivamente per gli «altri familiari» di cui all’art. 433 c.c., ossia per i soggetti diversi dal coniuge e dai figli.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 163/2026, chiarisce che il rimborso delle spese di ricovero in RSA del genitore non convivente — erogato nell’ambito di un piano di welfare aziendale — non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che il genitore percepisca assegni alimentari dal lavoratore, anche qualora questi non derivino da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il chiarimento produce effetti retroattivi, trovando applicazione già per le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta 2025.

Il documento conferma così un ampliamento dell’ambito soggettivo delle agevolazioni previste dalla lett. f-ter) dell’art. 51, comma 2, del TUIR, con ricadute pratiche significative per i piani di welfare aziendale già operativi.

Implicazioni operative per datori di lavoro e lavoratori

Il chiarimento ha immediata rilevanza operativa. I datori di lavoro che erogano prestazioni di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti nell’ambito di piani di welfare collettivi potranno trattare come non imponibili i rimborsi delle spese RSA anche quando il familiare assistito non convive con il dipendente, a condizione che sussista il requisito degli assegni alimentari. I lavoratori interessati potranno verificare la propria situazione e, ove ricorrano le condizioni, presentare istanza al proprio datore di lavoro per il riconoscimento del beneficio con riferimento al 2025.

Fonte: Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026

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