Oggetto: NASpI e compatibilità con lavoro subordinato, intermittente o come operaio a tempo determinato in agricoltura: chiarimenti sulla sospensione della prestazione
In sintesi
Il messaggio chiarisce come si applica l'articolo 9 del D.Lgs. 22/2015 nei casi in cui un percettore di NASpI svolga attività lavorativa subordinata di tipo intermittente o come operaio a tempo determinato (OTD) in agricoltura. La regola di base distingue tre istituti: sospensione, cumulo e decadenza, a seconda della durata del rapporto e del reddito percepito.
Chi perde un lavoro ordinario ma mantiene un contratto intermittente con indennità di disponibilità può richiedere la NASpI: si applica il cumulo, a condizione che il reddito annuo presunto (inclusa l'indennità di disponibilità) non superi 8.000 euro e venga comunicato all'INPS entro 30 giorni dalla domanda. Se il contratto intermittente è senza indennità di disponibilità e dura fino a sei mesi, si applica invece la sospensione per i giorni di effettiva chiamata, con possibilità di optare per il cumulo se il reddito è sotto i 8.000 euro.
Se il lavoratore viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto intermittente dopo aver richiesto la NASpI, non si può applicare il cumulo. In questo caso si applica la sospensione: per tutta la durata del rapporto se con indennità di disponibilità, oppure solo per le giornate di effettiva prestazione se senza indennità. Per i percettori di NASpI che si rioccupano come OTD in agricoltura, la prestazione è sospesa d'ufficio per le sole giornate di effettivo lavoro, se il rapporto non supera i sei mesi.
Se un contratto inizialmente inferiore a sei mesi viene prorogato oltre il semestre, scatta la decadenza dalla NASpI a partire dalla data della proroga. La stessa decadenza si applica quando più contratti a tempo determinato consecutivi, anche con datori diversi, superano complessivamente i sei mesi di durata.
- Percettori di NASpI che svolgono o riprendono attività lavorativa subordinata
- Lavoratori con contratto intermittente (con o senza indennità di disponibilità)
- Operai a tempo determinato (OTD) in agricoltura
- Lavoratori riassunti dallo stesso datore di lavoro con contratto intermittente
- Lavoratori con contratti a termine consecutivi
- Con contratto intermittente con indennità di disponibilità: si applica il cumulo se il reddito annuo presunto non supera 8.000 euro, comunicato entro 30 giorni dalla domanda NASpI
- Con contratto intermittente senza indennità di disponibilità e durata fino a 6 mesi: la NASpI è sospesa per i giorni di effettiva chiamata, oppure si può optare per il cumulo sotto i 8.000 euro
- Riassunzione dallo stesso datore: non si applica il cumulo, ma la sospensione (totale se con disponibilità, per giorni lavorati se senza)
- OTD in agricoltura fino a 6 mesi: NASpI sospesa d'ufficio per le sole giornate di effettivo lavoro
- Proroga oltre i 6 mesi di contratto originariamente breve: decadenza dalla NASpI dalla data della proroga
- Contratti consecutivi che superano i 6 mesi complessivi: decadenza dalla NASpI
Date e scadenze
- 30 giorni dalla domanda di NASpI: termine per comunicare all'INPS il reddito annuo presunto derivante dal contratto intermittente attivo
Domande frequenti
Posso ricevere la NASpI se ho ancora un contratto intermittente attivo?
Sì, se il contratto intermittente ha indennità di disponibilità, si applica il cumulo con la NASpI, a condizione che il reddito annuo complessivo (inclusa l'indennità) non superi 8.000 euro e lo comunichi all'INPS entro 30 giorni dalla domanda.
Cosa succede alla NASpI se vengo richiamato dallo stesso datore di lavoro con un contratto intermittente?
Non si può applicare il cumulo. La NASpI viene sospesa: per tutta la durata del rapporto se il contratto prevede l'indennità di disponibilità, oppure solo per i giorni di effettiva prestazione se non la prevede.
Se lavoro come OTD in agricoltura per meno di sei mesi, perdo la NASpI?
No, non la perdi definitivamente: la NASpI viene sospesa d'ufficio solo per le giornate di effettivo lavoro in agricoltura. Al termine del rapporto riprende il pagamento.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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