Oggetto: Dal 1° gennaio 2019 i lavoratori gravosi e usuranti con almeno 30 anni di contributi non subiscono l'aumento di 5 mesi dei requisiti pensionistici legato alla speranza di vita
In sintesi
La legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 147-153, legge n. 205/2017) stabilisce che dal 1° gennaio 2019 alcune categorie di lavoratori dipendenti non devono applicare l'incremento di 5 mesi dei requisiti pensionistici previsto dall'adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020.
I lavoratori gravosi (allegato B, legge 205/2017) devono aver svolto quell'attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 e avere almeno 30 anni di contributi. Per loro la pensione di vecchiaia resta a 66 anni e 7 mesi e la pensione anticipata rimane a 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) anche nel biennio 2019-2020.
Sono inclusi anche i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.lgs. 67/2011): lavoratori usuranti, notturni, addetti alla linea catena e conducenti di mezzi con almeno 9 posti adibiti al trasporto pubblico, sempre con almeno 30 anni di contributi. Il beneficio non spetta invece ai lavoratori precoci (legge 232/2016) né a chi al momento del pensionamento percepisce l'indennità di Ape sociale.
I dipendenti pubblici che accedono alla pensione con questo beneficio riceveranno il trattamento di fine servizio non prima di 24 mesi (o 12 mesi in alcuni casi) dalla data del primo requisito pensionistico teorico maturato secondo le regole ordinarie. Per la presentazione della domanda di pensione si rimanda al messaggio INPS n. 4804 del 21 dicembre 2018.
- Lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose (categorie A-Q dell'allegato A del decreto 5 febbraio 2018)
- Lavoratori addetti a mansioni usuranti, notturni, addetti alla linea catena e conducenti di mezzi pubblici (D.lgs. 67/2011)
- Dipendenti pubblici e personale di enti pubblici di ricerca rientranti nelle categorie beneficiarie
- Lavoratori iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata
- Per i lavoratori gravosi e usuranti con almeno 30 anni di contributi i requisiti pensionistici non aumentano di 5 mesi nel 2019-2020: la vecchiaia resta a 66 anni e 7 mesi, l'anticipata a 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne)
- I lavoratori precoci (legge 232/2016) non rientrano nel beneficio: il loro requisito ridotto di 41 anni aumenta comunque di 5 mesi dal 1° gennaio 2019
- Chi percepisce l'Ape sociale al momento del pensionamento è escluso dal beneficio
- I dipendenti pubblici beneficiari ricevono il TFS/TFR non prima di 24 o 12 mesi dal raggiungimento del primo requisito pensionistico teorico ordinario
- Il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012) non è utilizzabile per maturare i requisiti necessari al beneficio
Date e scadenze
- 1° gennaio 2019: decorrenza dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per i soggetti beneficiari
Domande frequenti
Quanti anni di contributi servono per ottenere il blocco dell'adeguamento alla speranza di vita?
Servono almeno 30 anni di contributi, maturati secondo le regole della gestione previdenziale che liquida la pensione.
Se sono un infermiere ospedaliero con turni, ho diritto al beneficio nel 2019?
Sì, il personale infermieristico e ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni rientra tra le categorie gravose. Deve però aver svolto quell'attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 e avere almeno 30 anni di contributi.
Chi percepisce l'Ape sociale può comunque beneficiare del blocco dell'adeguamento?
No. La legge esclude esplicitamente chi al momento del pensionamento è titolare dell'indennità di Ape sociale.
Quando viene pagato il TFS o TFR al dipendente pubblico che va in pensione con questo beneficio?
Non prima di 24 mesi (o 12 mesi in alcuni casi) dalla data in cui l'interessato avrebbe maturato il diritto alla prestazione secondo le regole ordinarie. Trascorso quel periodo, l'INPS deve pagare entro ulteriori 3 mesi, oltre i quali scattano gli interessi.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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