L’INPS ha pubblicato, il 16 giugno 2026, la Circolare n. 65 con cui fornisce indicazioni operative aggiornate per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in fattispecie che esulano dal ricovero ospedaliero ordinario. Il documento risponde alle evoluzioni organizzative del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno reso sempre più frequenti percorsi di cura ambulatoriali e residenziali in grado di determinare una reale incapacità lavorativa, pur non configurando un ricovero tradizionale.
Il quadro normativo di riferimento
La circolare si colloca in attuazione del principio costituzionale di tutela della salute sancito dall’art. 32 della Costituzione e del diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia previsto dall’art. 2110 del Codice civile. L’obiettivo dichiarato è garantire uniformità di trattamento e certezza applicativa in un contesto sanitario profondamente mutato rispetto all’impianto normativo originario.
Prestazioni ambulatoriali equiparate al day hospital
Una delle principali novità operative riguarda le prestazioni ambulatoriali complesse. Alcune di esse, per la loro natura programmata e per l’effettiva incapacità lavorativa che determinano nella giornata di accesso alla struttura sanitaria, vengono ora equiparate al regime di day hospital. Ciò consente al lavoratore di beneficiare della relativa tutela previdenziale anche in assenza di un ricovero vero e proprio.
Permanenza in strutture sanitarie: le diverse casistiche
La circolare distingue con precisione le situazioni che possono verificarsi in ragione delle caratteristiche della struttura frequentata:
- Strutture con assistenza sanitaria (comprese le prestazioni in day service e in day hospital): il periodo di permanenza è equiparato al ricovero ospedaliero ai fini previdenziali.
- Strutture prive di assistenza sanitaria e strutture semiresidenziali: la permanenza è trattata come malattia comune, previa certificazione medica che attesti l’incapacità lavorativa.
- Osservazione Breve Intensiva (OBI) e degenza breve: valgono come ricovero ospedaliero.
- Strutture psichiatriche: devono possedere specifici requisiti sanitari e risultare formalmente accreditate.
- Comunità terapeutiche e centri per i disturbi alimentari: seguono criteri sanitari specifici indicati nella circolare.
Certificazione, documentazione e reperibilità
Indipendentemente dalla tipologia di struttura o prestazione, la circolare conferma che la documentazione sanitaria e la corretta certificazione medica rimangono elementi decisivi per l’accesso alla tutela. L’INPS precisa, inoltre, che in tutte le fattispecie considerate permane l’obbligo di reperibilità presso la struttura, in linea con quanto già stabilito dalla Circolare INPS n. 136 del 2003.
Implicazioni per lavoratori e datori di lavoro
Le nuove indicazioni operative interessano direttamente i lavoratori dipendenti che si sottopongono a percorsi di cura complessi al di fuori del ricovero ordinario, nonché i datori di lavoro tenuti a gestire le relative assenze. L’aggiornamento della disciplina riflette la trasformazione del sistema sanitario verso cure più brevi, meno legate alla degenza tradizionale e sempre più distribuite sul territorio, garantendo che tali percorsi ricevano un inquadramento previdenziale coerente con la reale condizione di incapacità al lavoro.
Per il testo integrale della circolare si rimanda alla pubblicazione ufficiale dell’INPS disponibile sul portale www.inps.it.
Fonte: INPS, Circolare n. 65 del 16 giugno 2026 ↗