Con il Messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026, l’INPS ha comunicato l’apertura della finestra per la presentazione delle domande di Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per l’anno 2026. La misura, resa strutturale a partire dal 2024, offre un sostegno economico temporaneo ai lavoratori autonomi che attraversano una fase di riduzione del reddito.
Cos’è l’ISCRO
L’ISCRO è un’indennità rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano registrato un calo significativo del proprio reddito. La misura, introdotta in via sperimentale e successivamente stabilizzata nell’ordinamento, garantisce una tutela reddituale per i periodi di flessione dell’attività lavorativa autonoma.
Finestra temporale per le domande 2026
A decorrere dal 15 giugno 2026, il servizio di presentazione delle domande ISCRO è nuovamente operativo. Il termine ultimo per inviare la richiesta relativa all’annualità in corso è fissato al 31 ottobre 2026. Superata tale data non sarà possibile presentare nuove istanze per il 2026.
Come presentare la domanda
La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Portale INPS, sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche;
- Sezione dedicata all’ISCRO sul sito istituzionale;
- Contact Center Multicanale dell’Istituto.
L’accesso ai servizi online richiede l’utilizzo di credenziali digitali: SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.
Chi può fare domanda
Possono presentare istanza per l’ISCRO 2026 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che soddisfano i requisiti di legge. Sono invece esclusi dalla misura:
- coloro che hanno già beneficiato dell’ISCRO nel 2024 o nel 2025;
- chi è decaduto dal diritto all’indennità, che non può ripresentare domanda nel biennio successivo all’anno di inizio fruizione.
Possono invece accedere alla prestazione i lavoratori autonomi che non hanno mai richiesto l’ISCRO nel biennio 2024-2025 o che, avendola richiesta, hanno ottenuto il rigetto o la revoca dell’istanza.
Iscrizione alla Gestione separata
L’INPS precisa — richiamando le indicazioni del Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026 — che la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non pregiudica la liquidazione dell’indennità, purché i contributi siano stati regolarmente versati e l’iscrizione venga successivamente regolarizzata.
Autocertificazione dei redditi
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente è tenuto ad autocertificare i redditi degli anni di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dell’indennità. L’INPS provvederà alle successive verifiche d’ufficio.
Per il testo integrale delle istruzioni operative e per tutti i dettagli tecnici relativi alla misura, si rimanda al Messaggio INPS n. 1987 del 15 giugno 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1987 del 15 giugno 2026 ↗