Con la circolare n. 31 del 23 giugno 2026, l’INAIL fornisce le istruzioni operative per la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate ai lavoratori vittime di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2026.
Il meccanismo di rivalutazione e la base normativa
Come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in assenza di una variazione retributiva minima del 10%, l’aggiornamento annuale delle prestazioni avviene in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) accertata dall’ISTAT. Per il 2026, tale variazione — registrata tra il 2024 e il 2025 — è pari all’1,4%, corrispondente a un coefficiente di rivalutazione di 1,014.
I presupposti di legge sono stati recepiti da quattro decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutti datati 11 maggio 2026 (nn. 55, 57, 58 e relativo all’agricoltura), pubblicati sul sito istituzionale del Ministero il 29 maggio 2026, nonché dalle delibere del Consiglio di amministrazione INAIL n. 41 e n. 43 del 9 aprile 2026.
I settori e le categorie interessati
La rivalutazione riguarda le prestazioni economiche nei seguenti ambiti:
- Settore industria e navigazione
- Settore agricoltura
- Medici esposti a radiazioni ionizzanti
I nuovi importi dal 1° luglio 2026
Di seguito i principali valori aggiornati:
Settore industria e navigazione
- Retribuzione media giornaliera (minimale/massimale): 98,63 euro
- Retribuzione annua minima: 20.712,30 euro
- Retribuzione annua massima: 38.465,70 euro
Settore agricoltura
- Retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte: 31.266,07 euro
Medici esposti a radiazioni ionizzanti
- Retribuzione convenzionale annua: 67.802,97 euro
Assegni e prestazioni accessorie
- Assegno per assistenza personale continuativa: 682,14 euro al mese
- Assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario): 12.515,64 euro (in aumento rispetto ai precedenti 12.342,84 euro)
- Assegno di incollocabilità: 312,55 euro mensili (in aumento rispetto ai 308,23 euro fissati dal DM 18 aprile 2025, n. 52)
Gli assegni continuativi mensili sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite, applicando il coefficiente 1,014.
Rendite con decorrenza anteriore al 1° luglio 2026
Per la riliquidazione delle rendite già in essere con decorrenza anteriore al 1° luglio 2026, la circolare indica i coefficienti di rivalutazione da applicare alle retribuzioni effettive, differenziati per anno di costituzione della rendita stessa.
I valori capitali delle rendite saranno aggiornati al 1° luglio 2026 anche per le azioni di surroga e regresso.
Modalità e tempi di pagamento
L’INAIL precisa che gli importi rivalutati saranno riconosciuti d’ufficio e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2026, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative. Non è quindi necessaria alcuna istanza da parte degli assicurati o dei superstiti.
Fonte ufficiale: INAIL, Circolare n. 31 del 23 giugno 2026, disponibile sul portale inail.it.
Fonte: INAIL, Circolare n. 31 del 23 giugno 2026 ↗