Il quadro normativo di riferimento
La tutela assicurativa dei lavoratori che operano all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale è disciplinata dall’articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Tale norma prevede che la copertura assicurativa avvenga mediante il pagamento di un premio calcolato su retribuzioni convenzionali, fissate annualmente con apposito decreto interministeriale.
Per l’anno 2026, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha adottato il decreto ministeriale 29 maggio 2026, che determina le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori interessati.
L’ambito soggettivo di applicazione
La normativa, sebbene originariamente rivolta ai soli lavoratori italiani, si applica in via estensiva anche alle seguenti categorie:
- lavoratori cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea;
- lavoratori cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario privo di accordo di sicurezza sociale con l’Italia.
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione i Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera, il Regno Unito — disciplinato dal Trade and Cooperation Agreement — e tutti gli Stati con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, tra cui Argentina, Australia (Victoria), Brasile, Canada (Québec), Capo Verde, Ex Jugoslavia (Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Monaco, Moldova, San Marino, Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
Tipologie di rapporto di lavoro interessate
Le retribuzioni convenzionali si riferiscono esclusivamente ai lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata. Sono pertanto escluse le collaborazioni coordinate e continuative: per tali rapporti, il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, nel rispetto dei limiti di minimale e massimale previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
L’INAIL precisa inoltre che, sebbene il decreto legislativo n. 38/2000 stabilisca in via generale che la retribuzione convenzionale per i dirigenti è pari al massimale di rendita, ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari si applicano comunque le retribuzioni convenzionali del decreto 29 maggio 2026, anche per i dirigenti, per specialità della norma del 1987.
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Scopri tutte le guideLa determinazione della retribuzione convenzionale imponibile
La retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale — intesa come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo applicabile, comprensivo degli emolumenti concordati tra le parti ed esclusa l’indennità estero — con la fascia di riferimento della tabella di settore corrispondente alla qualifica e alla posizione del lavoratore.
La fascia retributiva è soggetta a variazione nei seguenti casi:
- passaggio di qualifica nel corso del mese;
- mutamento del trattamento economico individuale per quadri, dirigenti e giornalisti;
- maturazione di compensi variabili (lavoro straordinario, premi di produzione): in tale ipotesi è necessario procedere a conguaglio dei periodi pregressi a decorrere dal mese di gennaio.
Alle attività lavorative svolte all’estero si applicano le tariffe premi di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
Decorrenza e regolarizzazioni
Le retribuzioni convenzionali si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026. I datori di lavoro che abbiano operato in difformità per i periodi da gennaio a giugno 2026 potranno procedere alla regolarizzazione senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026.
Per approfondimenti e consultazione della tabella delle retribuzioni convenzionali allegata, si rinvia al testo integrale della circolare disponibile sul portale ufficiale dell’INAIL.
Fonte: INAIL, Circolare n. 32/2026





