8 Luglio 2026

UniEmens e permessi L. 104/1992: nuove regole INPS da settembre 2026

L'INPS ha aggiornato le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens in relazione ai conguagli per i permessi ex art. 33 della L. 104/1992 e per i congedi straordinari ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001. Con il Messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026, l'Istituto introduce un obbligo operativo a partire dal mese di competenza di settembre 2026: la valorizzazione obbligatoria dell'elemento nella sezione a valenza contributiva . Le indicazioni integrano quelle già fornite con la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023.

L’INPS ha emanato nuove istruzioni operative sulla compilazione del flusso UniEmens con riferimento ai conguagli connessi alla fruizione dei permessi ex art. 33 della L. 104/1992 e dei congedi straordinari ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001. Le indicazioni, contenute nel Messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026, sono state elaborate congiuntamente dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e integrano le istruzioni già diramate con la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023.

Il nuovo obbligo: valorizzare l’elemento <BaseRif>

La principale novità introdotta dal messaggio riguarda l’elemento <BaseRif>, presente all’interno della sezione a valenza contributiva <InfoAggCausaliContrib> del flusso UniEmens. Fino ad oggi tale elemento aveva carattere facoltativo; a partire dal mese di competenza di settembre 2026 la sua compilazione diventa obbligatoria per i codici conguaglio specificamente individuati nel messaggio.

L’elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato con la retribuzione teorica del mese di riferimento o del mese precedente, secondo le indicazioni operative dettagliate nel documento. La misura mira a garantire una maggiore coerenza e uniformità nella valorizzazione dei flussi finanziari associati alle tutele per la disabilità e per la cura di familiari non autosufficienti.

Ambito di applicazione

Il messaggio si rivolge ai datori di lavoro e ai loro intermediari abilitati, che effettuano le denunce contributive tramite il flusso UniEmens. L’obbligo riguarda, in particolare, i codici conguaglio utilizzati per:

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  • i permessi retribuiti ex art. 33 della L. 104/1992, riconosciuti ai lavoratori con disabilità grave o ai familiari che li assistono;
  • i congedi straordinari ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, spettanti ai familiari conviventi di persone con disabilità grave.

Raccordo con la Circolare n. 39/2023

Le nuove disposizioni si inseriscono nel quadro già delineato dalla Circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023, che aveva fornito le prime istruzioni per la gestione dei medesimi istituti all’interno del sistema UniEmens. Il Messaggio n. 2287/2026 non sostituisce quelle indicazioni, ma le integra e aggiorna, con l’obiettivo di affinare la qualità dei dati trasmessi e migliorare la correttezza dei calcoli contributivi.

Decorrenza e adempimenti

I datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono adeguare le proprie procedure di compilazione del flusso UniEmens entro il mese di competenza di settembre 2026. A partire da tale data, la mancata valorizzazione dell’elemento <BaseRif> per i codici conguaglio interessati potrebbe determinare anomalie nel trattamento delle denunce contributive.

Il testo integrale del Messaggio INPS n. 2287 del 7 luglio 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it.

Fonte: INPS, Messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026

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