23 Settembre 2026

Esodo nelle telecomunicazioni: l’assegno straordinario si apre all’ex Fondo telefonici

Con la circolare n. 101 del 23 settembre 2026 l'INPS integra la n. 144 del 2025 e ammette all'assegno straordinario del Fondo di solidarietà per la Filiera delle Telecomunicazioni anche i lavoratori con contribuzione nell'ex Fondo speciale telefonici. Due strade possibili, pensione a carico dell'ex Fondo o trasferimento al FPLD, la domanda tutta sulle spalle del datore di lavoro e le nuove codifiche Uniemens per la contribuzione correlata.

In breve

  • La circolare INPS n. 101 del 23 settembre 2026 integra la circolare n. 144 del 19 novembre 2025 sul Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, la cui prestazione è rivolta ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
  • L'assegno straordinario si apre agli iscritti all'ex Fondo speciale telefonici, soppresso dal 1° gennaio 2000 ma rimasto fondo sostitutivo dell'AGO.
  • Due strade: pensione a carico dell'ex Fondo con la sola contribuzione lì accreditata, oppure trasferimento al FPLD con ricongiunzione o costituzione della posizione assicurativa.
  • La domanda la presenta il datore di lavoro dal Portale prestazioni esodo, e l'accertamento dei requisiti è a suo carico: l'INPS non fa verifiche preventive.
  • Contribuzione correlata al 33%, dal mese di cessazione, con il nuovo codice Uniemens ET e il codice DM2013 M140.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale del 4 agosto 2023, accompagna alla pensione i lavoratori del settore con un assegno straordinario di durata massima di 60 mesi, finanziato dalle aziende che avviano l'esodo. La circolare n. 144 del 19 novembre 2025 ne aveva illustrato la disciplina, con le istruzioni per l'accesso dei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che raggiungono nei cinque anni successivi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, secondo l'articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Non aveva però affrontato un caso frequente nel comparto: il lavoratore iscritto all'ex Fondo speciale telefonici invece che al FPLD.

La circolare n. 101 del 23 settembre 2026 colma il vuoto, su parere conforme del Ministero del Lavoro, per garantire un trattamento omogeneo a tutti i lavoratori del settore a prescindere dall'inquadramento storico.

Circolare INPS n. 101 del 23 settembre 2026Testo integrale in PDF Scarica il PDF

L'ex Fondo speciale telefonici, in due righe

Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è stato soppresso dal 1° gennaio 2000, e da quella data il personale del settore è iscritto al FPLD con separata evidenza contabile. Per le particolari modalità di soppressione previste dall'articolo 41 della legge n. 488 del 1999, però, l'ex Fondo ha conservato la natura di fondo sostitutivo dell'AGO: continuano quindi ad applicarsi le norme vigenti al momento della soppressione, comprese quelle sul trasferimento dei contributi verso altre gestioni.

In concreto: per chi era già iscritto all'ex Fondo al 1° gennaio 2000 continuano ad applicarsi, per il calcolo della pensione, le regole vigenti prima della soppressione, con le posizioni confluite nell'apposita evidenza contabile del FPLD; chi è stato assunto dal 1° gennaio 2000 è iscritto direttamente al FPLD.

Le due strade per l'assegno straordinario

L'ex Fondo rientra tra le gestioni rilevanti per verificare i requisiti di accesso. Da qui l'alternativa che il lavoratore, insieme all'azienda, deve sciogliere prima della domanda.

SceltaCome funziona
Pensione a carico dell'ex Fondo speciale telefonici
Tipologia "Fondo Speciale"
Si accede all'assegno straordinario a condizione che il diritto a pensione risulti perfezionato con la sola contribuzione accreditata nel Fondo. La domanda è istruita e definita nell'ex Fondo.
Pensione a carico del FPLD
Tipologia "AGO"
Il lavoratore trasferisce al FPLD la contribuzione dell'ex Fondo, con la ricongiunzione dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 o con la costituzione della posizione assicurativa dell'articolo 12, comma 12-novies, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. La domanda di assegno viene definita nel FPLD solo dopo l'accoglimento del trasferimento.

Se si vogliono valorizzare anche periodi accreditati in altre gestioni, compresi eventuali periodi nel FPLD, occorre ricorrere agli ordinari istituti di ricongiunzione previsti dalla legge n. 29 del 1979 e dalla legge n. 45 del 1990. Non esiste, per questa prestazione, un cumulo automatico.

Trenta giorni prima della cessazione

La domanda di costituzione della posizione assicurativa può essere inoltrata nei trenta giorni precedenti la data di cessazione del rapporto che comporta l'iscrizione all'ex Fondo: viene acquisita e definita come se fosse presentata alla data di cessazione. È una finestra stretta, che va messa in calendario insieme alla data di uscita concordata.

La scelta non è neutra. Poiché i requisiti e la prestazione si costruiscono sulla contribuzione presente nella gestione di destinazione, concentrare in un'unica gestione anche i periodi accreditati altrove può incidere sul diritto e sull'importo. Il trasferimento, però, ha regole e oneri propri, diversi tra ricongiunzione e costituzione della posizione assicurativa, e l'effetto sul calcolo cambia a seconda che i periodi siano valutabili con il sistema retributivo o contributivo. È una verifica da fare sui documenti, caso per caso, prima di firmare l'accordo di uscita.

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Requisiti: cosa serve davvero

  1. Cessazione del rapporto di lavoro È il presupposto dell'accesso all'assegno.
  2. Requisiti a pensione entro 60 mesi Il lavoratore deve perfezionare, entro il periodo massimo di fruizione di 60 mesi, i requisiti contributivi o anagrafici per la pensione anticipata o di vecchiaia nell'AGO alla prima decorrenza utile, inclusa la finestra mobile ove prevista.
  3. Contributi contati una volta sola I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni sono computati una volta.
  4. Nessun assegno ordinario di invalidità La domanda finalizzata alla pensione anticipata non può essere accolta se il lavoratore è già titolare di assegno ordinario di invalidità o ne ha già presentato domanda.

La domanda: tutto sulle spalle del datore di lavoro

È il punto che le aziende devono leggere con attenzione. La domanda si presenta esclusivamente dal datore di lavoro, in via telematica, dal "Portale prestazioni esodo", a partire dal primo giorno del mese di cessazione. Prima va compilato e sottoscritto il modello cartaceo AP160, firmato anche dal lavoratore e conservato dal datore.

Chi accerta i requisiti

L'accertamento è a carico del datore di lavoro, sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore, ad esempio l'estratto conto certificativo (ECOCERT). Su richiesta del lavoratore, o su sua delega all'azienda, le sedi INPS rilasciano tempestivamente gli estratti contributivi.

A differenza dell'isopensione dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, qui l'INPS non effettua alcuna verifica preventiva né sui requisiti né sul calcolo dell'importo. Per lo stesso motivo non serve la dichiarazione preventiva di costituzione della posizione assicurativa prevista dal messaggio n. 3952 del 25 novembre 2024 per le prestazioni di esodo dell'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012.

Attenzione all'altra faccia della medaglia: prima di liquidare, le strutture territoriali verificano cessazione e contribuzione accreditata, segnalano le discordanze rispetto alla domanda e non liquidano se il lavoratore non ha i requisiti. Un errore di calcolo dell'azienda non viene intercettato prima, ma dopo, quando il rapporto di lavoro è già cessato.

Contribuzione correlata e Uniemens

Il datore versa la contribuzione correlata nella gestione in cui l'assegno è stato definito, a decorrere dal mese di cessazione, senza soluzione di continuità rispetto alla contribuzione IVS obbligatoria.

ElementoCome si compila
Tipo Lavoratore (in DatiRetributivi)Nuovo codice ET, per i lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale telefonici
Imponibile e ContributoImponibile su cui è calcolato il contributo e importo della contribuzione correlata, pari al 33%
SettimanaTipo copertura X, per la corretta assegnazione dei dati nell'estratto conto
DM2013 virtualeNuovo codice M140 per il contributo straordinario di contribuzione correlata

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Domande frequenti

Chi può accedere all'assegno straordinario del Fondo TLC?

I lavoratori del settore, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che cessano il rapporto e perfezionano entro 60 mesi i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia alla prima decorrenza utile, inclusa la finestra ove prevista. Con la circolare n. 101 del 2026 rientrano tra i destinatari anche i lavoratori con contribuzione accreditata nell'ex Fondo speciale telefonici.

Conviene trasferire i contributi dall'ex Fondo al FPLD?

Dipende dalla composizione della carriera. Il trasferimento consente di valorizzare in un'unica gestione anche i periodi accreditati altrove, che per questa prestazione non si cumulano automaticamente. Vanno però considerati gli oneri e le condizioni dell'istituto utilizzato, ricongiunzione o costituzione della posizione assicurativa, e l'effetto sul calcolo della pensione, che cambia a seconda del sistema applicabile ai periodi trasferiti. Serve un conteggio sui documenti, non una regola generale.

Chi presenta la domanda?

Solo il datore di lavoro, dal Portale prestazioni esodo, a partire dal primo giorno del mese di cessazione, dopo aver compilato e fatto sottoscrivere il modello AP160, che va conservato in azienda.

L'INPS verifica i requisiti prima della domanda?

No. A differenza dell'isopensione, per l'assegno straordinario del Fondo di solidarietà non è prevista alcuna verifica preventiva dell'Istituto sui requisiti e sul calcolo dell'importo: l'accertamento è a carico del datore di lavoro. Le sedi verificano però cessazione e contribuzione prima della liquidazione e non liquidano in assenza dei requisiti.

Quanto costa all'azienda la contribuzione correlata?

La contribuzione correlata è pari al 33% dell'imponibile indicato, versata dal mese di cessazione e per tutta la durata dell'assegno, nella gestione in cui la prestazione è stata definita. Si aggiunge all'onere dell'assegno straordinario stesso.

Serve la dichiarazione preventiva di costituzione della posizione assicurativa?

No, per questa prestazione non è necessaria, a differenza di quanto previsto dal messaggio n. 3952 del 2024 per le prestazioni di esodo dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012. Resta però necessaria la domanda di trasferimento, che nel caso della costituzione della posizione assicurativa può essere presentata nei trenta giorni precedenti la cessazione.

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