Con il Messaggio n. 2275 del 6 luglio 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per il recupero e la rendicontazione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 510/1996, a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), utilizzando le risorse residue stanziate per l’anno 2019.
Perché emergono risorse residue
L’INPS ha effettuato, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una nuova rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite sullo stanziamento relativo all’anno 2019. Da questa verifica è emerso che gli importi autorizzati con i decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso, generando disponibilità che vengono ora destinate alle imprese indicate nell’allegato al messaggio.
Il Ministero del Lavoro ha quindi adottato appositi decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle ulteriori imprese indicate nell’Allegato n. 1 al messaggio, a valere sulle risorse residue così accertate.
Platea dei beneficiari
Lo sgravio contributivo è destinato alle aziende che hanno concluso periodi di CIGS per contratti di solidarietà entro il 31 ottobre 2019 o il 30 settembre 2020, secondo quanto stabilito dai rispettivi decreti ministeriali di riferimento. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle imprese espressamente elencate nei decreti ministeriali di ammissione adottati sulla base delle risorse residue 2019.
Come attivare la procedura
La fruizione dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La struttura territoriale INPS competente provvede alla verifica dei requisiti e, in caso di esito positivo, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”. Solo a seguito di tale attribuzione il datore di lavoro potrà procedere al recupero del beneficio.
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Scopri tutte le guideTermini e modalità di conguaglio
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 ottobre 2026. Le aziende che hanno nel frattempo sospeso o cessato l’attività dovranno invece avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig).
Dal punto di vista contabile, le rilevazioni devono essere effettuate utilizzando il conto GAW37349 (“L982”), come già previsto dalla Circolare INPS n. 100 del 9 settembre 2020.
Incompatibilità e condizioni di accesso
Il beneficio contributivo è soggetto alle seguenti condizioni:
- È incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento, a qualsiasi titolo concesso.
- La sua applicazione è subordinata al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva (DURC in regola).
- È necessario il rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi applicabili.
Per ulteriori dettagli e per consultare l’elenco delle imprese ammesse, si rinvia al Messaggio INPS n. 2275 del 6 luglio 2026 e al relativo allegato pubblicati sul portale ufficiale dell’Istituto.





