In breve
- Il messaggio INPS n. 2929 del 23 settembre 2026 riguarda consiglieri e assessori regionali, cioè i lavoratori dipendenti pubblici e privati collocati in aspettativa per un mandato in Regione, e stringe i controlli sull’accredito dei contributi figurativi.
- La domanda scade il 30 settembre. Va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’aspettativa, a pena di decadenza.
- Se il mandato regionale dà diritto al vitalizio, la quota a carico del lavoratore si paga. Senza l’integrale riscossione, l’INPS non accredita nulla.
- Nuovo passaggio obbligato: prima di accreditare, la sede INPS deve chiedere riscontro al Consiglio o alla Giunta regionale sulle modifiche introdotte dalle leggi regionali all’assegno vitalizio.
- Gli ex amministratori già in pensione restano fuori. Niente adesione tardiva al vitalizio regionale con versamento retroattivo dei contributi.
Un dipendente pubblico o privato eletto consigliere o assessore regionale va in aspettativa non retribuita e, per gli anni di mandato, può chiedere all’INPS l’accredito dei contributi figurativi. Fin qui la regola è nota. Il messaggio INPS n. 2929 del 23 settembre 2026, dedicato proprio all’attuazione delle leggi regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri e degli assessori, interviene sul punto che negli anni ha creato più contenzioso: quando la quota di contributi è a carico del lavoratore e cosa succede se non viene versata.
Il tema è tecnico ma le conseguenze sono concrete: senza il versamento della quota a carico, gli anni passati in Consiglio o in Giunta regionale restano scoperti nell’estratto conto, con effetti sulla data di uscita e sull’importo della pensione.
Il quadro normativo
Tre norme, che vanno lette insieme.
- Articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996: i lavoratori dipendenti pubblici e privati chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, o nominati all’esercizio di una funzione pubblica, e collocati in aspettativa non retribuita possono chiedere l’accredito della contribuzione figurativa per il periodo del mandato.
- Articolo 38 della legge n. 488 del 1999: se dall’elezione o dalla nomina deriva il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione, il lavoratore deve corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a suo carico. Il versamento va fatto all’organo elettivo, che lo riversa al fondo dell’ente previdenziale.
La differenza è tutta qui. Per chi non richiede l’indennità differita, e in assenza di altro trattamento previdenziale, il versamento dei contributi figurativi resta a carico dello Stato. Per chi la richiede, alla contribuzione figurativa si affianca l’obbligo di versare la quota a carico del lavoratore secondo la normativa statale.
La domanda e i termini: il 30 settembre
L’accredito non è automatico. Va chiesto all’INPS con un’istanza del soggetto eletto o nominato, e il termine è perentorio: la sua scadenza comporta la decadenza dal diritto.
| Situazione | Termine e rinnovo della domanda |
|---|---|
| Il mandato dà diritto a vitalizio o a un incremento della pensione | Domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’aspettativa senza assegni. Si rinnova tacitamente per ogni anno di durata del mandato o della nomina, salvo espressa volontà contraria, ma va ripresentata a ogni nuova legislatura (art. 38, comma 3, legge n. 488 del 1999). |
| Il mandato non dà diritto a vitalizio né a incrementi | Domanda entro il 30 settembre di ogni anno, riferita all’anno solare precedente. Il rinnovo tacito non opera: si applica la regola generale dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 564 del 1996. |
La decadenza colpisce solo l’anno saltato
La presentazione tardiva preclude l’accredito limitatamente all’anno in cui si è verificata l’omissione. Gli altri anni di mandato, se richiesti nei termini, restano salvi. È una precisazione utile, ma resta il fatto che ogni anno perso è un anno scoperto nell’estratto conto.
La quota a carico del lavoratore
Quando è dovuta, la quota segue un percorso preciso: il lavoratore versa all’organo elettivo, che riversa all’ente previdenziale. Il messaggio conferma due aspetti pratici.
- Il pagamento può essere rateale Né la circolare n. 48 del 5 marzo 2002 né la n. 72 del 23 maggio 2018 escludono la rateazione, sia dal lavoratore all’organo elettivo sia da quest’ultimo all’ente previdenziale, purché si rispettino i termini di legge.
- L’accredito arriva solo a pagamento completato La contribuzione figurativa è accreditata solo dopo l’integrale riscossione della quota a carico, e in presenza dell’istanza annuale per gli eventuali periodi pregressi oggetto di sanatoria. Un pagamento parziale non produce accredito parziale: non produce accredito.
La novità: prima la verifica in Regione, poi l’accredito
È il punto che cambia la gestione delle pratiche. Prima di accreditare, la struttura territoriale dell’INPS deve accertare presso il Consiglio o la Giunta regionale se, per la posizione dell’interessato, si applichino modifiche dell’ordinamento regionale che incidono sull’assegno vitalizio e quindi sull’obbligo di versamento della quota a carico. In mancanza di riscontro, la domanda non può essere definita positivamente.
Le Regioni, dal canto loro, devono comunicare tempestivamente all’INPS ogni modifica in materia di tutela previdenziale, come già indicato dalla circolare n. 72 del 2018 e dal documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con ordine del giorno n. 1/2019 del 17 aprile 2019.
Vitalizio regionale reintrodotto: cosa si paga per gli anni passati
Diverse Regioni hanno reintrodotto l’indennità differita, il cosiddetto vitalizio, su base volontaria e con effetti anche sulle legislature precedenti. Chi aderisce deve versare le quote contributive pregresse dall’inizio della legislatura rilevante.
Prescrizione e somme aggiuntive
La prescrizione quinquennale decorre dalla data di entrata in vigore della norma regionale o delle disposizioni attuative, secondo il principio dell’articolo 2935 del codice civile. Sulle quote versate in ritardo si applicano le somme aggiuntive previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000. L’INPS invita inoltre i Consigli regionali a fissare un termine finale per l’adesione agli istituti previdenziali regionali.
Ex amministratori già in pensione: nessuna sanatoria
Il messaggio chiude la porta al versamento retroattivo da parte di chi non è più in aspettativa perché già titolare di pensione. La ragione è lineare: in assenza di un regime assicurativo regionale, quei periodi di mandato hanno già prodotto effetti sul trattamento pensionistico, valorizzati con l’accredito figurativo senza oneri per il lavoratore. Riconoscere oggi l’adesione volontaria al vitalizio con versamento a posteriori significherebbe far valere due volte lo stesso periodo.
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Cosa fare adesso
- Verificare la scadenza Per l’aspettativa iniziata nel 2025, l’istanza va presentata entro il 30 settembre 2026. Per chi non ha diritto a vitalizio, la domanda va rifatta ogni anno.
- Controllare se è iniziata una nuova legislatura Il rinnovo tacito non copre la nuova legislatura: serve una nuova istanza.
- Chiedere alla Regione lo stato del vitalizio Se l’ordinamento regionale è cambiato, cambia anche l’obbligo di versare la quota a carico. È l’informazione che l’INPS chiederà comunque prima di accreditare.
- Verificare l’estratto conto I periodi di mandato devono comparire come contribuzione figurativa. Se mancano, va ricostruito il motivo: domanda tardiva, quota non versata o riscontro regionale assente.
Periodi di mandato da verificare?
Controlliamo l’estratto conto, i periodi di aspettativa e l’effetto sulla data di uscita e sull’importo della pensione, sui documenti.
Scopri i serviziDomande frequenti
Chi può chiedere l’accredito dei contributi figurativi per il mandato elettivo?
I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, o nominati all’esercizio di una funzione pubblica, e collocati in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996. Il messaggio n. 2929 del 2026 si occupa in particolare di consiglieri e assessori regionali.
Quando va presentata la domanda?
Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’aspettativa, a pena di decadenza. Se la carica dà diritto a vitalizio o a un incremento della pensione, l’istanza si rinnova tacitamente di anno in anno, ma va ripresentata a ogni nuova legislatura. Negli altri casi va presentata ogni anno, entro il 30 settembre, con riferimento all’anno precedente.
Quando il lavoratore deve pagare di tasca propria?
Quando dall’elezione o dalla nomina deriva il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In quel caso, ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 488 del 1999, va versato l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, all’organo elettivo, che li riversa all’ente previdenziale.
Si può pagare a rate?
Sì. Il messaggio conferma che la rateazione è ammessa, sia verso l’organo elettivo sia da questo verso l’ente previdenziale, nel rispetto dei termini. L’accredito però avviene solo dopo l’integrale riscossione della quota.
La Regione ha reintrodotto il vitalizio con effetto sugli anni passati: cosa si versa?
Le quote contributive pregresse dall’inizio della legislatura rilevante, entro il termine di prescrizione quinquennale che decorre dall’entrata in vigore della norma regionale o delle disposizioni attuative, con le somme aggiuntive dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000.
Un ex amministratore già pensionato può aderire ora al vitalizio e versare gli arretrati?
No. L’INPS esclude il versamento retroattivo per chi non è più in aspettativa perché titolare di pensione: quei periodi hanno già prodotto effetti sul trattamento pensionistico tramite l’accredito figurativo senza onere a carico del lavoratore.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Il contenuto deriva dal messaggio INPS n. 2929 del 23 settembre 2026 e dalle norme in esso richiamate: articolo 31 della legge n. 300 del 1970, articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, articolo 38 della legge n. 488 del 1999, articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388 del 2000, circolari INPS n. 48 del 2002 e n. 72 del 2018. Ogni posizione va verificata sui documenti individuali e presso l’organo elettivo di riferimento.





