5 Giugno 2026

Congedo parentale all’estero: le istruzioni INPS per le domande

Con il Messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, l'INPS chiarisce le modalità di presentazione in via telematica delle domande di congedo parentale e di congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori genitori residenti all'estero. Le pratiche, a pagamento diretto, vengono assegnate alle sedi polo territoriali competenti in base allo Stato estero di residenza del richiedente, secondo la tabella allegata al messaggio.

L’INPS ha fornito, con il Messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, le istruzioni operative per la presentazione in via telematica delle domande di congedo parentale e di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, con riferimento ai genitori lavoratori residenti all’estero.

Il perimetro di applicazione

Il messaggio si rivolge ai lavoratori dipendenti che, pur avendo un rapporto di lavoro soggetto alla normativa italiana, risiedono all’estero e sono chiamati a richiedere direttamente all’INPS le prestazioni a sostegno della genitorialità: il congedo parentale e il congedo di paternità obbligatorio.

In questi casi, il pagamento non transita attraverso il datore di lavoro tramite il conguaglio contributivo, bensì viene erogato direttamente dall’Istituto al lavoratore beneficiario. La domanda deve essere presentata in via telematica attraverso i canali istituzionali dell’INPS.

Assegnazione alle sedi polo territoriali

Il profilo operativo centrale del messaggio riguarda il meccanismo di assegnazione delle pratiche. L’INPS chiarisce che le domande presentate da genitori lavoratori residenti all’estero vengono smistata alle sedi polo territoriali competenti, individuate in base allo Stato estero di residenza del richiedente.

La ripartizione delle competenze territoriali è riepilogata in una tabella allegata al messaggio, che indica la sede INPS di riferimento per ciascun Paese straniero. Le strutture polo sono incaricate della gestione integrale dell’istruttoria e dell’eventuale liquidazione della prestazione.

Le prestazioni interessate

Il messaggio si applica a due distinte tipologie di tutela della genitorialità:

  • Congedo parentale: periodo di astensione facoltativa dal lavoro, fruibile dai genitori lavoratori dipendenti nei primi anni di vita del figlio, con corresponsione di un’indennità a carico dell’INPS;
  • Congedo di paternità obbligatorio: giorni di astensione obbligatoria spettanti al padre lavoratore dipendente in occasione della nascita del figlio, anch’essi indennizzati dall’Istituto.

In entrambi i casi, per i lavoratori residenti all’estero, il pagamento diretto da parte dell’INPS è la modalità ordinaria di erogazione della prestazione, in assenza della possibilità di effettuare il conguaglio con il datore di lavoro sul territorio nazionale.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere inoltrate telematicamente, secondo le modalità già in vigore per le prestazioni a pagamento diretto dell’INPS. Il messaggio ribadisce l’importanza di fare riferimento alla sede polo competente individuata nella tabella allegata, al fine di garantire una corretta e tempestiva trattazione della pratica.

Per tutti i dettagli e per consultare la tabella di assegnazione delle sedi polo, si rinvia al testo integrale del Messaggio INPS n. 1214 del 7 aprile 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026

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