L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, con la quale fornisce istruzioni aggiornate per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro. Il documento si è reso necessario per adeguare le procedure operative alle nuove esigenze organizzative, derivanti principalmente dall’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti, dalla trasmissione telematica delle certificazioni e dall’introduzione di strumenti di sanità digitale negli accertamenti medico-legali.
Il quadro normativo di riferimento
La circolare si inserisce in un sistema normativo articolato. I riferimenti principali sono:
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in particolare gli artt. 52, 53 e 102;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), art. 41;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 21, che ha modificato le disposizioni sulla trasmissione telematica dei certificati;
- la Circolare INAIL 21 marzo 2016, n. 10, con cui erano già state fornite istruzioni in materia.
La certificazione medica: il Modello 1SS e la trasmissione telematica
La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro deve essere inviata telematicamente all’INAIL da qualsiasi medico o struttura sanitaria competente che presti la prima assistenza al lavoratore infortunato, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015.
Il documento di riferimento rimane il Modello 1SS — «certificazione medica di infortunio lavorativo» — con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Già dal primo certificato devono essere indicati la diagnosi, il periodo di inabilità e l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
La circolare chiarisce che la distinzione operativa tra le diverse tipologie di certificato (primo certificato, certificato di continuazione, certificato definitivo) risponde a esigenze organizzative e non modifica la valenza giuridica del documento.
Telemedicina per gli accertamenti medico-legali
Una delle novità più significative riguarda l’introduzione degli strumenti di telemedicina per il rilascio dei certificati medico-legali, sia continuativi sia definitivi. Il ricorso alla visita a distanza può avvenire su richiesta del lavoratore o nell’ambito degli accertamenti interni dell’Istituto. Resta comunque ferma la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per valutare l’idoneità alla mansione specifica del lavoratore al termine del periodo di inabilità.
Ripresa ordinaria del lavoro: nessun certificato aggiuntivo richiesto
La circolare ribadisce con chiarezza che, al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultima certificazione medica trasmessa all’INAIL, il lavoratore può tornare in servizio senza l’obbligo di produrre un ulteriore certificato definitivo. In assenza di nuovi certificati di continuazione, l’ultimo giorno di prognosi indicato segna automaticamente la conclusione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
Qualora non pervenga all’INAIL il certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l’Istituto provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni, al fine di garantire la tempestiva erogazione delle prestazioni economiche spettanti al lavoratore.
Ripresa anticipata del lavoro: obbligo di nuova certificazione
Il regime di semplificazione appena descritto non si applica alla ripresa anticipata. Qualora il lavoratore intenda tornare in servizio prima della scadenza della prognosi originariamente indicata, è obbligatoria la presentazione di un nuovo certificato medico che modifichi, anticipandone il termine, la durata della prognosi. Il datore di lavoro non può riammettere in servizio il dipendente in assenza di tale documento.
Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione
Indipendentemente dalle modalità di ripresa del lavoro, la circolare ricorda che il medico competente può essere chiamato ad effettuare la sorveglianza sanitaria per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche in applicazione dell’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina i provvedimenti conseguenti al giudizio stesso.
Il testo integrale della Circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.
Fonte: INAIL, Circolare n. 17 del 29 aprile 2026
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