I militari potranno sostituire le maggiorazioni già maturate automaticamente (ex se) nel sistema contributivo con quelle riscattabili su domanda nel sistema retributivo, ai sensi del D.Lgs. n. 165/1997, con un effetto favorevole sulla misura del trattamento pensionistico.
A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 981/2026, che recepisce l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 8/2025, intervenuta a definire una questione oggetto di contenzioso da diversi anni.
In base a tale interpretazione, sarà possibile riscattare le maggiorazioni di 1/5 riferite ai primi periodi di servizio, generalmente collocati nel sistema retributivo (come quelli di formazione e addestramento), anche nel caso in cui sia già stato raggiunto il limite massimo di cinque anni di supervalutazioni per effetto dei servizi svolti nel corso della carriera operativa.
In precedenza, infatti, il raggiungimento di tale limite impediva di fatto l’accesso al riscatto, penalizzando soprattutto chi presentava la domanda in una fase avanzata della carriera.
I chiarimenti riguardano la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997, applicabile al personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri).
La disposizione consente di riscattare, con onere a carico dell’interessato e nella misura di 1/5, i periodi di servizio comunque prestati, purché gli stessi non siano già stati oggetto di maggiorazione automatica (supervalutazione ex se) ai fini pensionistici.
Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente dal personale in servizio attivo al momento della domanda, con esclusione quindi dei soggetti transitati nei ruoli civili.
È inoltre prevista la possibilità di esercizio da parte dei superstiti, entro il termine di 90 giorni dal decesso del dante causa.
Il limite dei cinque anni
Con la Circolare n. 119/2018, l’INPS aveva chiarito che la facoltà di riscatto non fosse esercitabile qualora, alla data della domanda, risultasse già raggiunto il limite massimo di cinque anni di supervalutazioni, limite introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Tale impostazione è stata tuttavia superata dalla Corte dei Conti (Sezioni Riunite n. 8/2025), che ha riconosciuto la possibilità di applicare un criterio cronologico di sostituzione delle maggiorazioni. In base a tale criterio, il personale interessato può scomputare le maggiorazioni già maturate alla data della domanda, sostituendole con quelle oggetto di riscatto, nel rispetto del limite complessivo dei cinque anni.
In concreto, anche qualora sia stato già raggiunto il limite quinquennale, è oggi possibile riscattare periodi anteriori al 1° gennaio 1998, sostituendoli alle maggiorazioni riconosciute automaticamente per i periodi successivi al 31 dicembre 1997 (quali, ad esempio, servizio operativo, servizio di volo o impieghi all’estero).
La sostituzione avviene secondo un ordine temporale, partendo dai periodi più recenti fino a quelli più risalenti, fermo restando il limite massimo complessivo.
La novità risulta particolarmente rilevante in quanto consente di trasferire l’anzianità contributiva “utile” nel sistema retributivo, valorizzando i periodi iniziali di carriera attraverso il riscatto delle maggiorazioni di 1/5.
Contestualmente, si rinuncia alle maggiorazioni riconosciute d’ufficio nei periodi collocati nel sistema contributivo, che non producono effetti significativi sulla misura della pensione.
L’operazione si rivela quindi conveniente sotto il profilo economico, considerando che ogni anno di anzianità maturato al 31 dicembre 1995 incide sulla pensione con un coefficiente di rendimento pari al 2,44% della retribuzione pensionabile.
Condizioni e limiti applicativi del riscatto
Ai fini del riscatto, per “periodi di servizio comunque prestato” devono intendersi tutti i periodi utili ai fini pensionistici compresi tra l’assunzione e la cessazione dal servizio, purché non siano già stati oggetto di maggiorazione automatica (ex se).
Tale valutazione prescinde dalla percezione dell’indennità di impiego operativo, rilevando esclusivamente la natura del periodo ai fini previdenziali.
Rientrano, in particolare:
- il periodo svolto in qualità di allievo presso Accademie Militari ed Enti addestrativi;
- il servizio militare di leva, se prestato da personale successivamente in Servizio Permanente Effettivo (SPE);
- i periodi svolti da volontari in ferma breve o prolungata, anche se non in SPE, purché collocati successivamente al 1° gennaio 1998.
L’onere del riscatto
Il riscatto è soggetto al pagamento di un onere determinato nella misura del 27% del costo calcolato secondo i criteri ordinari previsti per i riscatti pensionistici.
In particolare, si applicano:
- il metodo della riserva matematica, se il periodo ricade nel sistema retributivo;
- il metodo percentuale, se il periodo è collocato nel sistema contributivo.
Estensione della facoltà
L’INPS ha chiarito che la facoltà di riscatto della maggiorazione di 1/5 è estesa anche al personale della:
- Polizia di Stato
- Polizia Penitenziaria
- Guardia di Finanza
In tali casi, il riscatto è ammesso con riferimento:
- ai periodi svolti come allievo presso scuole di formazione, istituti di istruzione ed enti addestrativi;
- al servizio militare.
Restano invece esclusi dal riscatto ai sensi del D.Lgs. n. 165/1997 i corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile svolti dal 1° gennaio 1998, in quanto non più qualificati come servizio effettivo.
Tali periodi possono comunque essere valorizzati tramite riscatto ordinario, con il relativo onere.
Riesame delle domande
Le nuove indicazioni fornite dall’INPS non si applicano alle domande già definite con pagamento dell’onere.
Diversamente le domande ancora in corso di istruttoria saranno valutate secondo i nuovi criteri e le domande respinte potranno essere oggetto di istanza di riesame oppure di nuova presentazione.





