20 Giugno 2026

La 14ª mensilità per i pensionati nel 2026

Anche nel 2026 torna puntuale la 14ª mensilità per i pensionati, la misura pensata per sostenere i redditi più bassi e offrire un sollievo economico in prossimità del periodo estivo. Introdotta dal 2008 e rafforzata negli anni, questa somma aggiuntiva non spetta a tutti i pensionati, ma soltanto a coloro che rispettano specifici requisiti anagrafici, contributivi e reddituali. L’erogazione è automatica e viene accreditata direttamente sul cedolino, con importi che variano in base agli anni di contribuzione versati e alla fascia di reddito. Con il messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026 l’Istituto ha confermato modalità e limiti reddituali aggiornati per quest’anno: vediamo a chi spetta, a quanto ammonta e quando viene pagata nel 2026.

Riferimento normativo e novità 2026

L’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), come modificato dall’art. 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la corresponsione di una somma aggiuntiva – la cosiddetta “quattordicesima” – da erogare con la mensilità di luglio a favore di determinati pensionati. Per il 2026 le istruzioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026

A chi spetta la quattordicesima

La prestazione è riconosciuta a condizione che siano rispettati determinati requisiti reddituali, che il soggetto abbia un’età pari o superiore a 64 anni e che sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti
  • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • Gestione separata
  • Forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (purché gestite dall’INPS)
  • Fondo Clero
Hanno diritto alla quattordicesima anche i titolari di:
  • Assegno ordinario di invalidità
  • Pensione di inabilità
  • Pensione ai superstiti

Soggetti esclusi

La somma aggiuntiva non è erogabile né “abbinabile” alle seguenti prestazioni:

  • Invalidità civile
  • Assegno sociale e pensione sociale
  • Accompagnamento a pensione
  • Rendite facoltative
  • Pensioni del Fondo casalinghe e del Fondo spedizionieri doganali
  • Indennizzi per cessazione attività commerciale
La somma aggiuntiva, inoltre, non è prevista per:
  • Pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali
  • Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati
  • Pensioni ex SPORTASS

Requisito anagrafico: almeno 64 anni

Il soggetto beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2026: per l’anno 2026 sono quindi interessati tutti i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962. Il beneficio può essere attribuito anche per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di pensione con decorrenza successiva al 31 gennaio 2026 o di compimento del 64° anno nel corso del 2026. In quest’ultimo caso il beneficio spetta anche per il mese di raggiungimento del requisito anagrafico.

Requisito contributivo

L’importo della somma aggiuntiva è correlato all’anzianità contributiva complessiva utilizzata per la pensione (contribuzione accreditata in favore del titolare). Per le pensioni in regime di totalizzazione e di cumulo viene presa in esame la sola contribuzione versata all’INPS e agli Enti nel tempo confluiti nell’INPS (ad esempio INPDAP, ENPALS, IPOST), mentre è esclusa quella relativa agli enti privatizzati. Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata alla percentuale di pensione spettante al titolare.

Redditi rilevanti ai fini del calcolo

Rilevano ai fini del calcolo dell’eventuale 14ª i seguenti redditi:

  • Redditi da pensione italiana ed eventuali pensioni estere
  • Redditi da lavoro dipendente prestato in Italia o all’estero
  • Redditi di lavoro autonomo al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
  • Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, vincite al Lotto
  • Redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione)
  • Altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni di mantenimento, ecc.)
  • Rendite vitalizie o a tempo determinato
  • Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
  • Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o da Stati esteri
  • Redditi di capitale prodotti all’estero
  • Collaborazioni coordinate e continuative

A differenza di quanto avviene per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale del pensionato e non anche di quello cumulato con l’eventuale coniuge.

Redditi irrilevanti

Non rilevano, invece, i seguenti redditi:
  • Indennità di accompagnamento
  • Assegni al nucleo familiare
  • Pensioni di guerra
  • Casa di abitazione
  • Trattamento di fine rapporto e somme corrisposte a titolo di arretrati
  • Sussidi comunali
  • Indennità a favore dei ciechi parziali e dei sordi prelinguali
Anno di riferimento del reddito
Per l’anno 2026 devono essere valutati i seguenti redditi:
  • In caso di prima concessione: tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2026 (rientrano in questa casistica coloro che negli anni precedenti non hanno percepito la somma aggiuntiva).
Nel caso di concessione successiva alla prima:
  • i redditi delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388) percepiti nel 2026;
  • i redditi diversi da quelli del punto precedente percepiti nel 2025.

Quando viene pagata

Il pagamento è effettuato d’ufficio con la mensilità di luglio 2026. Per i pensionati che perfezionano il requisito anagrafico dei 64 anni dopo l’elaborazione della rata di luglio 2026, o che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2026 – sempre se rientranti nei limiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti – la quattordicesima viene attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2026. L’importo è corrisposto in via provvisoria e il diritto viene successivamente verificato sulla base dei redditi a consuntivo messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Erogazione d’ufficio e a domanda

La somma aggiuntiva è erogata d’ufficio a favore dei soggetti che, alla data del 31 luglio 2026, hanno un’età pari o superiore a 64 anni e rientrano nei requisiti contributivi e reddituali previsti. I pensionati che a luglio 2026 non ricevono la somma aggiuntiva, ove ritengano di averne diritto, possono presentare domanda di ricostituzione online accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE livello 3, CNS o eIDAS) al sito www.inps.it, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Quattordicesima”. In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato. In caso di accoglimento, la quattordicesima, se spetta, viene pagata nei mesi immediatamente successivi alla domanda.

Importo della quattordicesima 2026

Per il 2026 il trattamento minimo mensile è pari a € 611,85, da cui derivano i limiti reddituali di € 11.931,08 (1,5 volte il T.M.) ed € 15.908,10 (2 volte il T.M.). Gli importi spettanti, a parità di contribuzione, sono differenziati in base alla fascia di reddito annuo del pensionato:

Anni di contribuzione (lavoratori dipendenti)

Anni di contribuzione (lavoratori autonomi)

Pensione fino a 1,5 volte il T.M. (€ 11.931,08)

Pensione da 1,5 a 2 volte il T.M. (€ 15.908,10)

Fino a 15

Fino a 18

437 €

336 €

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

546 €

420 €

Oltre 25

Oltre 28

655 €

504 €

 

Clausola di salvaguardia. Se il reddito complessivo individuale annuo risulta superiore a 1,5 o a 2 volte il trattamento minimo, ma inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, la quattordicesima viene corrisposta fino a concorrenza del limite maggiorato (cioè per la sola differenza tra il limite maggiorato e il reddito del pensionato). I limiti massimi entro cui opera la clausola per il 2026 sono i seguenti:

Anni di contribuzione (dip. / auton.)

Limite con clausola — fascia 1,5× T.M.

Limite con clausola — fascia 2× T.M.

≤ 15 / ≤ 18

€ 12.368,08

€ 16.244,10

> 15 ≤ 25 / > 18 ≤ 28

€ 12.477,08

€ 16.328,10

> 25 / > 28

€ 12.586,08

€ 16.412,10

 

In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi – ad esempio per decorrenza diversa dal 1° gennaio o per compimento del 64° anno nel corso dell’anno – il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

Comunicazioni ai pensionati

L’erogazione della somma aggiuntiva viene evidenziata nel cedolino di pensione di luglio 2026 con un’apposita voce. I beneficiari vengono inoltre informati tramite nota nel certificato di pensione (modello “Obis/M”), comunicazione dedicata nella sezione “MyINPS” ed e-mail al contatto certificato (se disponibile), annotazione sul cedolino e notifica sull’app “IO”.

Cosa cambia rispetto al 2025

Gli importi della somma aggiuntiva restano invariati (437/546/655 € per la fascia fino a 1,5× T.M. e 336/420/504 € per la fascia da 1,5× a 2× T.M.): a cambiare sono le soglie reddituali, che salgono per effetto dell’aggiornamento del trattamento minimo. Il limite di 1,5 volte il T.M. passa da € 11.766,30 (2025) a € 11.931,08 (2026) e quello di 2 volte da € 15.688,40 a € 15.908,10. Per il 2026 il requisito anagrafico riguarda i nati entro il 31 dicembre 1962.

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