22 Giugno 2026

INAIL: nuovi tassi per rateazioni e sanzioni civili dal 17 giugno 2026

Con la circolare n. 27 del 15 giugno 2026, l'INAIL recepisce la decisione della Banca centrale europea dell'11 giugno 2026 e aggiorna il tasso di interesse applicato alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi, portandolo al 4,40%, e ridetermina le sanzioni civili per omissioni e ritardi nei versamenti. Le nuove misure decorrono dal 17 giugno 2026.

L’INAIL, con la circolare n. 27 del 15 giugno 2026, ha recepito la decisione di politica monetaria adottata dalla Banca centrale europea (BCE) l’11 giugno 2026, con cui il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) è stato fissato al 2,40%. In conseguenza di tale variazione, l’Istituto aggiorna, a decorrere dal 17 giugno 2026, sia il tasso applicato alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, sia la misura delle sanzioni civili previste per omissioni o ritardi nei pagamenti.

Il nuovo tasso per le rateazioni dei premi assicurativi

Il pagamento rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori è disciplinato dall’art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La norma prevede che il tasso di interesse applicato ai piani di ammortamento corrisponda al tasso minimo BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 2026, n. 88.

Per effetto della decisione BCE dell’11 giugno 2026, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 17 giugno 2026 sono determinati applicando un tasso di interesse pari al 4,40% (2,40% + 2 punti).

Nessuna variazione è prevista per le rateazioni già in corso: i piani di ammortamento già determinati restano validi con il tasso in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Sanzioni civili: omissione e ritardo

Le sanzioni civili per omissioni e ritardi nei versamenti dei premi assicurativi sono disciplinate dall’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La circolare ridetermina le misure applicabili a decorrere dal 17 giugno 2026 come segue:

  • Sanzione ordinaria per omissione o ritardo: tasso BCE maggiorato di 5,5 punti, pari al 7,90% annuo;
  • Pagamento spontaneo entro 120 giorni (in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori): tasso BCE senza maggiorazioni, pari al 2,40% annuo.

Evasione contributiva e procedure concorsuali

In caso di evasione contributiva, le sanzioni variano tra il 7,90% e il 9,90% in ragione d’anno, a seconda dei tempi di regolarizzazione, con un limite massimo fissato al 40% del debito. Per le aziende coinvolte in procedure concorsuali, sono previste riduzioni specifiche, con tassi più contenuti ancorati al tasso di riferimento BCE.

Decorrenza e ambito di applicazione

Tutte le variazioni illustrate dalla circolare trovano applicazione a decorrere dal 17 giugno 2026, data di entrata in vigore della nuova decisione di politica monetaria della BCE. L’aggiornamento riguarda i settori industria, artigianato, terziario e agricoltura soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il testo integrale della circolare è disponibile sul portale ufficiale INAIL, nella sezione dedicata agli atti e documenti.

Fonte: INAIL, Circolare n. 27 del 15 giugno 2026

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