L’INPS ha fatto il punto sulle regole operative che disciplinano il rinnovo dei contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione, strumento di credito al consumo riservato ai pensionati che consente di ottenere liquidità trattenendo le rate direttamente dal cedolino pensionistico.
Tipologie di rinnovo: interno ed esterno
Il Messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026 distingue con precisione due fattispecie di rinnovo contrattuale:
- Rinnovo interno: si verifica quando il nuovo finanziamento è erogato dalla medesima banca o intermediario finanziario titolare del contratto in essere.
- Rinnovo esterno: si verifica quando il nuovo finanziamento proviene da un soggetto diverso rispetto all’istituto che gestisce il contratto originario.
In entrambe le ipotesi, l’Istituto chiarisce che il nuovo piano di ammortamento non deve sovrapporsi alle ultime trattenute del piano precedente, garantendo così una corretta gestione della sequenza delle rate.
Gestione del periodo di transizione nei rinnovi esterni
Una delle novità di maggiore impatto pratico riguarda i rinnovi di tipo esterno. In questo caso, le rate relative al periodo di transizione — ovvero quelle comprese tra la chiusura del vecchio piano e l’avvio del nuovo — non vengono recuperate automaticamente dall’INPS. La gestione di queste somme è demandata direttamente alle parti contraenti, cioè al pensionato e agli intermediari coinvolti.
Decorrenza economica al posto di quella giuridica
Il messaggio introduce un’importante modifica di carattere procedurale: a partire dalla data di pubblicazione del documento, la procedura informatica denominata “Quote Quinto” utilizzerà come riferimento la decorrenza economica — vale a dire la data di inizio effettivo delle trattenute sul cedolino — e non più la decorrenza giuridica per determinare l’avvio del nuovo piano di ammortamento.
Pianifica la pensione senza errori.
Requisiti, calcoli ed esempi pratici, spiegati in modo semplice. Una guida per ogni situazione: trova quella giusta per il tuo percorso verso la pensione.
Scopri tutte le guideQuesto cambiamento ha riflessi diretti sulla corretta imputazione delle rate e richiede un adeguamento dei sistemi informativi utilizzati dagli intermediari.
Adeguamenti tecnici a carico delle banche e degli intermediari
Le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti ad aggiornare i propri sistemi informatici al fine di visualizzare correttamente la decorrenza giuridica del contratto attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS. L’Istituto comunica che verranno fornite specifiche tecniche dedicate tramite il proprio portale ufficiale e attraverso comunicazioni successive.
Restituzione delle somme trattenute dopo l’estinzione
Il messaggio richiama infine un principio di tutela del pensionato: qualora la banca o l’intermediario titolare del contratto estinto abbia trattenuto somme dopo la data di estinzione del finanziamento, tali importi devono essere restituiti al beneficiario. Il fondamento giuridico di questo obbligo è l’art. 2033 del codice civile, che disciplina la ripetizione dell’indebito oggettivo.
Per il testo integrale del documento si rinvia al portale ufficiale dell’INPS, sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1794 del 28 maggio 2026 ↗





