26 Febbraio 2026

Assegno ordinario di invalidità e integrazione al trattamento minimo dopo la sentenza n. 94/2025

La disciplina dell’assegno ordinario di invalidità è stata recentemente interessata da un intervento di grande rilievo sistematico. Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 nella parte in cui escludeva l’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. L’INPS ha recepito tali indicazioni con la Circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, fornendo istruzioni applicative.

Inquadramento normativo dell’assegno ordinario di invalidità

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è disciplinato dall’art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si tratta di una prestazione previdenziale a carattere temporaneo, riconosciuta ai lavoratori:

  • iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • ai fondi sostitutivi ed esclusivi;
  • alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995).

Il requisito sanitario consiste in una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini.

L’integrazione al trattamento minimo: natura e disciplina

L’integrazione al trattamento minimo è un istituto volto a garantire che l’importo della prestazione non scenda al di sotto di una soglia ritenuta adeguata dal legislatore. Per l’assegno ordinario di invalidità, la disciplina è contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 della Legge n. 222/1984.

In presenza dei requisiti reddituali:

  • se l’assegno risulta inferiore al trattamento minimo della gestione di appartenenza,
  • viene integrato fino alla soglia minima,
  • con onere a carico della Gestione Assistenziale (GIAS).

È fondamentale sottolineare che:

  • non è prevista integrazione parziale;
  • non opera il principio di cristallizzazione;
  • il superamento dei limiti reddituali comporta la perdita integrale dell’integrazione.
Il regime previgente e la disparità nel sistema contributivo

Prima della sentenza n. 94/2025, l’art. 1, comma 16, della Legge n. 335/1995 escludeva l’integrazione al minimo per le prestazioni liquidate interamente con il sistema contributivo.

In concreto:

  • assegni calcolati con metodo retributivo → integrabili;
  • assegni calcolati con metodo misto → integrabili;
  • assegni calcolati con metodo contributivo puro → non integrabili.

Tale assetto generava una differenza di trattamento tra titolari della medesima prestazione, fondata esclusivamente sul sistema di calcolo applicato.

La sentenza n. 94/2025 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non consentiva l’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. La pronuncia determina la cessazione degli effetti della disposizione dichiarata incostituzionale a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ne consegue che anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati con il sistema contributivo sono oggi integrabili al trattamento minimo, al ricorrere dei requisiti di legge.

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Ambito di applicazione soggettivo

La nuova disciplina riguarda:

  • soggetti con contribuzione accreditata interamente dal 1° gennaio 1996;
  • soggetti che hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo (art. 1, comma 23, L. 335/1995);
  • assegni a carico della Gestione separata, anche a seguito di computo ex D.M. 2 maggio 1996 n. 282 .

L’estensione opera sia in regime nazionale sia in regime internazionale.

Decorrenza degli effetti

La sentenza produce effetti dal 10 luglio 2025.

L’integrazione:

  • è riconoscibile con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025;
  • è subordinata alla comunicazione dei redditi rilevanti;
  • in assenza di dati reddituali, richiede domanda di ricostituzione .

Non vi è automatismo retroattivo illimitato: l’effetto è circoscritto alla decorrenza indicata.

Trasformazione in pensione di vecchiaia e coordinamento con il sistema contributivo

L’assegno ordinario si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia (art. 1, comma 10, L. 222/1984).

Per i contributivi puri (biennio 2025-2026):

  • 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione con importo almeno pari all’assegno sociale (importo soglia);
    oppure
  • 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo.
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995.

In sede di trasformazione:

  • il confronto tra importi avviene sull’assegno “a calcolo”;
  • non si tiene conto dell’integrazione al minimo, che resta istituto distinto.

 

Domande pendenti e riesame

Le richieste di integrazione:

  • presentate dopo la pubblicazione della sentenza,
  • oppure giacenti a tale data,

devono essere definite secondo i nuovi criteri.

Le domande già respinte possono essere riesaminate su istanza dell’interessato, purché non vi sia giudicato.