Riscatto possibile anche per periodi prima del 1997
Con l’art. 1, comma 789 della L. 296/2006 è stata estesa la possibilità di riscatto ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L. 53/2000 anche ai periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs 564/1996, fermo restando che il periodo massimo riscattabile è sempre pari ad un massimo di due anni (Circolare Inps n. 26/2008).
Aspetti pensionistici
I periodi di congedo non retribuito non sono utili a fini pensionistici (salvo riscatto a titolo oneroso) se non rientrano nei periodi di permessi 104 art. 33, comma 4 della L. 104/1992, di malattia o di congedo straordinario di cui l’art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001, eventi per i quali è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Domanda di riscatto
Nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, il lavoratore può chiedere il riscatto, per un massimo di 2 anni, in qualsiasi momento con onere interamente a suo carico. In tal caso, il periodo di aspettativa fruito viene considerato utile sia ai fini del diritto che al calcolo della pensione (Circolare Inps n. 15/2001 e Circolare ex Inpdap n. 6/2008).
Il lavoratore, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 278/2000, dovrà presentare idonea documentazione avente data certa del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.