29 Aprile 2025

Previdenza Complementare: sì al cumulo dell’anzianità tra più fondi per ottenere l’aliquota agevolata

Con la Risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito un tema molto sentito da professionisti e iscritti ai fondi pensione: come si calcola l’anzianità di partecipazione ai fini della riduzione dell’aliquota fiscale sulle prestazioni di previdenza complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche.

Il chiarimento si fonda sull’articolo 11 del D.lgs. n. 252/2005, che prevede una tassazione agevolata per determinate prestazioni pensionistiche. In particolare, l’aliquota d’imposta parte dal 15% e può scendere fino al 9%, in funzione dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo, fino a un massimo di 6 punti percentuali. L’anzianità di partecipazione alla previdenza integrativa tiene conto di tutti i periodi d’iscrizione alla previdenza complementare, anche di quelli pregressi e/o presso forme pensionistiche diverse da quella che eroga la prestazione da tassare.

Le prestazioni interessate dalla riduzione dell’aliquota

Secondo il decreto e come ricordato dall’Agenzia, la riduzione dell’aliquota si applica a:

L’Agenzia ha confermato pienamente questa impostazione. Citando anche la Circolare n. 70/E del 2007 e la Relazione COVIP 2012, ha precisato che:

  • L’anzianità va riferita all’intero periodo di iscrizione alle forme pensionistiche complementari ancora “vive”, cioè non interamente riscattate;
  • I periodi vanno sommati anche se relativi a fondi diversi, e anche in caso di iscrizione simultanea a più fondi;
  • Ai fini della documentazione da presentare, è sufficiente che il fondo “precedente” rilasci un’attestazione che riporti la data di adesione e l’assenza di riscatto totale​.

Fondi pensione

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Le modalità di erogazione della prestazione complementare possono includere rendite tradizionali e nuove soluzioni come la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili (“liquidità a chiamata”).

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La RITA consente di ottenere un’erogazione temporanea del montante del fondo pensione, in presenza di requisiti specifici (es. cessazione dell’attività lavorativa e finestra verso la pensione).

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Suggerimento operativo: prima di scegliere tra rendita, RITA o altre modalità di uscita, valuta tempi, requisiti e fiscalità.

In sintesi, per il calcolo dell’anzianità rilevante ai fini della tassazione agevolata, conta il periodo più remoto di iscrizione a una qualsiasi forma pensionistica complementare, purché la posizione non sia stata chiusa integralmente.

Implicazioni pratiche

Questo chiarimento è molto importante per i lavoratori che, nel corso della vita lavorativa, hanno cambiato più fondi pensione oppure sono iscritti a più fondi contemporaneamente (ad esempio, in caso di doppio lavoro o cambio di contratto collettivo).

L’interpretazione estensiva fornita dall’Agenzia va a beneficio del contribuente, che potrà più facilmente raggiungere la soglia necessaria per accedere all’aliquota agevolata, anche solo sommando iscrizioni diverse. Per i fondi pensione, invece, aumenta la responsabilità nella gestione della documentazione e nella verifica della posizione anagrafica degli aderenti.