L’INPS ha comunicato l’avvio delle attività di liquidazione dell’indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il quadro di riferimento
Le prime istruzioni operative per la presentazione della domanda erano state fornite con il Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026. Il Messaggio n. 2539 del 3 agosto 2026 aggiorna il quadro procedurale, segnalando l’avanzamento dell’istruttoria e fornendo indicazioni specifiche per i richiedenti le cui domande siano state respinte.
Le cause di reiezione
L’INPS elenca le principali motivazioni che possono determinare il rigetto dell’istanza:
- il richiedente non risulta iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026;
- il richiedente non risulta residente in uno dei Comuni interessati dagli eventi meteorologici;
- il richiedente ha già richiesto un numero di periodi uguale o superiore a sei.
Come presentare l’istanza di riesame
I soggetti che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione possono presentare l’istanza di riesame accedendo alla sezione dedicata del sito istituzionale INPS, denominata “Indennità una tantum in favore dei lavoratori che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana interessati dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Accedendo al dettaglio della domanda presentata, è disponibile il pulsante “Chiedi riesame” collocato in fondo alla pagina di dettaglio. L’istanza può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso questo strumento.
Il termine per il riesame
Il termine per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Messaggio n. 2539 (3 agosto 2026) ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva. L’INPS precisa che tale termine ha natura non perentoria.
Fonte ufficiale
Per la documentazione integrale si rimanda al Messaggio INPS n. 2539 del 3 agosto 2026, pubblicato sul portale ufficiale dell’Istituto.
Fonte: INPS, Messaggio n. 2539 del 03 agosto 2026 ↗