Oggetto: Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti: istruzioni applicative estese agli iscritti agli Enti di previdenza privati (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996)
In sintesi
Dal 1° gennaio 2017, chi ha versato contributi presso una o più Casse di previdenza private (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996) può sommare quei periodi con quelli INPS per ottenere un'unica pensione, senza costi aggiuntivi. La circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 completa le istruzioni già fornite con la circolare n. 60/2017, che riguardava solo le gestioni INPS.
Sono accessibili in cumulo quattro tipi di pensione: vecchiaia, anticipata, inabilità e ai superstiti. Per la pensione di vecchiaia occorrono i requisiti minimi di legge (art. 24, commi 6 e 7, legge 214/2011); la quota a carico di ciascun ente viene però liquidata solo quando quell'ente matura i propri requisiti specifici. La decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2017.
Per la pensione anticipata in cumulo valgono i requisiti contributivi ordinari: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (2017-2018), da adeguare alla speranza di vita dal 2019. La domanda va presentata all'ente di ultima iscrizione; se l'ultima iscrizione riguarda più gestioni, l'interessato sceglie a quale rivolgersi. L'INPS effettua il pagamento dell'intera pensione per conto di tutti gli enti coinvolti.
Gli istituti accessori (perequazione automatica, integrazione al minimo, quattordicesima, maggiorazione sociale) si applicano una sola volta sull'importo complessivo, a condizione che almeno una delle quote provenga da una gestione che prevede quel beneficio. I ricorsi seguono le regole della forma assicurativa che ha istruito la domanda.
- Lavoratori con contributi versati sia all'INPS sia a una Cassa professionale privata
- Professionisti iscritti a Casse ex D.Lgs. 509/1994 (es. avvocati, medici, ingegneri)
- Professionisti iscritti a Casse ex D.Lgs. 103/1996
- Superstiti di assicurati o pensionati con contribuzione mista INPS e Casse private
- Patronati e Consulenti del Lavoro che assistono lavoratori con carriere miste
- Dal 1° gennaio 2017 è possibile cumulare gratuitamente i contributi INPS con quelli delle Casse professionali private per ottenere un'unica pensione
- La pensione di vecchiaia in cumulo non può decorrere prima del 1° febbraio 2017
- Ciascun ente liquida la propria quota pro-rata solo al raggiungimento dei propri requisiti specifici
- La domanda va presentata all'ente di ultima iscrizione; l'INPS funge da ente pagatore unico anche quando non ha quote proprie
- Il cumulo non è applicabile all'assegno di invalidità, ma solo alla pensione di inabilità
- I benefici accessori (integrazione al minimo, quattordicesima, maggiorazione sociale) si applicano una volta sola sull'importo totale
Date e scadenze
- 1° gennaio 2017: data di decorrenza dell'estensione del cumulo alle Casse professionali private
- 1° febbraio 2017: prima decorrenza possibile per la pensione di vecchiaia e anticipata in cumulo con Casse private
Domande frequenti
Chi ha contributi sia all'INPS sia a una Cassa professionale può già chiedere la pensione in cumulo?
Sì, dal 1° gennaio 2017 è possibile. La domanda va presentata all'ente presso cui risulta l'ultima contribuzione. La prima decorrenza utile è il 1° febbraio 2017.
Dove si presenta la domanda di pensione in cumulo se si è iscritti a una Cassa professionale?
La domanda va presentata all'ente di ultima iscrizione, cioè dove risulta accreditata l'ultima contribuzione. Se si è iscritti a più gestioni contemporaneamente, si può scegliere a quale rivolgersi.
La quota della Cassa professionale viene pagata subito o in un secondo momento?
Per la pensione di vecchiaia, la quota della Cassa viene liquidata solo quando la Cassa stessa ha maturato i propri requisiti anagrafici e contributivi, che possono essere diversi da quelli minimi INPS. Nel frattempo, l'INPS può erogare la propria quota.
Il cumulo con le Casse private è gratuito o comporta costi?
Il cumulo è gratuito. Non è necessario pagare alcun onere di ricongiunzione. I contributi restano presso ciascuna gestione, che calcola e paga la propria quota pro-rata.
Chi riceve la pensione in cumulo ha diritto alla quattordicesima?
Sì, se ricorrono i requisiti reddituali di legge e almeno una delle quote che compongono la pensione cumulata è a carico di una gestione che prevede tale beneficio (assicurazione generale obbligatoria o forme sostitutive, esclusive ed esonerative).
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
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