Con il Messaggio n. 2308 dell’8 luglio 2026, l’INPS ha comunicato l’adozione del nuovo schema di convenzione — approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 29 aprile 2026 — che disciplina la concessione di finanziamenti ai pensionati dell’Istituto da estinguersi mediante cessione fino a un quinto della pensione. Il documento introduce altresì le regole per la traslazione su pensione di finanziamenti originariamente concessi ai lavoratori dipendenti con cessione del quinto dello stipendio.
Il quadro normativo di riferimento
La cessione del quinto della pensione trova il proprio fondamento nell’art. 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che fissa il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi i due quinti del periodo di ammortamento in corso, con l’unica eccezione del passaggio da cessione quinquennale a cessione decennale contratta per la prima volta. La nuova convenzione si inserisce in questo quadro normativo consolidato, aggiornandone la disciplina attuativa.
Contenuto e novità della convenzione 2026-2029
Il nuovo schema, in vigore dal 1° maggio 2026 fino al 30 aprile 2029, sostituisce il precedente accordo scaduto il 30 aprile 2026 e introduce alcune novità operative di rilievo:
- Gestione telematica obbligatoria: le chiusure anticipate e le rimodulazioni del piano di ammortamento devono essere gestite esclusivamente tramite le funzioni telematiche dedicate; le comunicazioni trasmesse con altre modalità non saranno prese in considerazione dall’Istituto.
- Traslazione da stipendio a pensione: chi è già titolare di una cessione del quinto dello stipendio può continuare a rimborsare il finanziamento — alle medesime condizioni contrattuali — come cessione del quinto della pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina della nuova convenzione si applica a questa fattispecie a decorrere dalla data comunicata dall’INPS all’intermediario.
- Durata massima e copertura assicurativa: restano invariate la durata massima del prestito, fissata in dieci anni, e l’obbligo per l’intermediario finanziatore di stipulare una copertura assicurativa contro il rischio di premorienza del pensionato.
Aggiornamento degli oneri a carico degli intermediari
Il messaggio aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, gli oneri dovuti dagli intermediari finanziari convenzionati per l’estrazione del rateo pensionistico:
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Scopri tutte le guide- Per gli intermediari convenzionati: 2,03 euro per ciascuna operazione di trattenuta della rata.
- Per gli intermediari non convenzionati: un contributo annuo in misura superiore, pari a 111,12 euro (IVA esente) in ragione d’anno per ciascun contratto di cessione.
Adesione alla convenzione
Le banche e le società finanziarie che intendono aderire al nuovo schema possono inviare la propria richiesta all’indirizzo di posta elettronica dedicato dell’INPS: convenzioni.cessionequinto@inps.it.
Cosa cambia per il pensionato
Per il pensionato INPS che intende richiedere un finanziamento con cessione del quinto, il meccanismo di base rimane immutato: la rata viene trattenuta direttamente sull’assegno pensionistico nel limite massimo di un quinto dell’importo netto, nel rispetto del trattamento minimo garantito. Le modifiche introdotte dalla nuova convenzione operano prevalentemente sul piano dei rapporti tra l’Istituto e gli intermediari, con riflessi indiretti sull’esperienza complessiva del beneficiario — in particolare per quanto riguarda la gestione delle modifiche contrattuali e la continuità del rimborso al momento del pensionamento.
Per informazioni complete, è possibile consultare il testo integrale del Messaggio n. 2308 dell’8 luglio 2026 e il Regolamento allegato sul portale ufficiale dell’INPS all’indirizzo: www.inps.it.





