11 Giugno 2026

Assegno di incollocabilità INAIL: nuovo importo dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL sale a 312,55 euro mensili. La rivalutazione recepisce la variazione ISTAT del costo della vita pari all'1,4% registrata tra il 2024 e il 2025.

L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL viene rivalutato a partire dal 1° luglio 2026. La prestazione, destinata ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale e non possono più beneficiare del collocamento obbligatorio, passa dai precedenti 308,23 euro a 312,55 euro al mese.

Di quanto aumenta l’assegno e da quando

La rivalutazione è disposta con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 dell’11 maggio 2026 e recepita dall’INAIL con la circolare n. 26 del 9 giugno 2026. L’adeguamento dell’importo è calcolato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025, pari all’1,4%.

In sintesi:

  • Importo precedente: 308,23 euro mensili (in vigore fino al 30 giugno 2026);
  • Nuovo importo: 312,55 euro mensili;
  • Decorrenza: 1° luglio 2026.

Che cos’è l’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica prevista dall’art. 180 del Testo Unico (D.P.R. n. 1124/1965). Viene riconosciuto ai titolari di rendita INAIL che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, risultano impossibilitati a beneficiare dell’assunzione obbligatoria prevista per le categorie protette. La prestazione è soggetta a rivalutazione annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo ed è corrisposta con cadenza mensile.

I requisiti per ottenere la prestazione

Per il riconoscimento dell’assegno è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • età inferiore all’età pensionabile, fissata a 67 anni nel 2026;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto secondo le tabelle del D.P.R. n. 1124/1965, per gli eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) superiore al 20%, riconosciuto in base alle tabelle del decreto ministeriale del 12 luglio 2000, per gli eventi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il nuovo limite di età

Il requisito anagrafico è stato recentemente modificato. Dal 1° gennaio 2026 il limite di età è stato elevato a 67 anni, in luogo dei precedenti 65, e sarà adeguato automaticamente agli eventuali futuri innalzamenti dell’età pensionabile collegati all’aspettativa di vita. Per i titolari di rendita diretta con assegno già in pagamento che hanno compiuto o compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento avviene d’ufficio, con mantenimento della prestazione per gli ulteriori due anni.

Come si presenta la domanda

L’assegno non è riconosciuto in automatico: gli interessati devono presentare un’apposita domanda alla sede INAIL di riferimento, anche tramite i patronati. La prestazione viene corrisposta a partire dal mese successivo a quello della richiesta e per tutto il periodo di spettanza.

Per il dettaglio degli importi e le istruzioni operative si rinvia al testo integrale della circolare disponibile sul portale ufficiale dell’INAIL.

INAIL, circolare n. 26 del 9 giugno 2026

Fonte: INAIL, Circolare n. 26 del 9 giugno 2026

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