No quota aggiuntiva per l’importo soglia
L’aumento del 2% a carico del lavoratore ha come obiettivo, l’incremento del montante contributivo. Tuttavia tale quota aggiuntiva, non potrà essere utilizzata per la verifica del requisito dell’importo soglia che, per i lavoratori puri contributivi è un terzo requisito fondamentale per il diritto alla pensione:
Pensione di vecchiaia
Età | 67 anni |
Contributi | 20 anni |
Importo soglia | Importo pari ad almeno l’importo dell’assegno sociale, ovvero per l’anno 2026 € 546,24 lordi mensili. |
Pensione anticipata contributiva
Anno | Età | Contributi | Finestra | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale, € 1.638,72 per 2026 (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi |
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Importo massimo mensile
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
Aspetti fiscali
La somma di contributi aggiuntivi, in deroga alla disciplina generale, che prevede la totale deducibilità, sono deducibili dal reddito per il 50%.