9 Gennaio 2026

Minimale contributivo vs retribuzione minima: la guida definitiva

Anche tra gli addetti ai lavori non è raro che si generi confusione quando si parla di “minimale INPS”, perché con questa espressione si fa riferimento a due istituti differenti. Da un lato esiste il minimale contributivo, ossia l’importo minimo di retribuzione imponibile che il datore di lavoro deve garantire affinché i contributi previdenziali siano regolarmente accreditati (art. 1 D.L. 338/1989 conv. in L. 389/1989). Dall’altro lato vi è la retribuzione minima annua per l’accredito di un anno intero di contribuzione, prevista dall’art. 7, comma 1 della L. 638/1983, che stabilisce la soglia di reddito sotto la quale l’anno assicurativo non è considerato pienamente valido ai fini pensionistici. Due concetti quindi distinti ma strettamente collegati, entrambi fondamentali per comprendere i riflessi previdenziali di un rapporto di lavoro e per garantire la corretta tutela assicurativa dei lavoratori.

Il minimale contributivo

Il minimale contributivo rappresenta la retribuzione minima imponibile da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assicurativi che il datore di lavoro è tenuto a versare in relazione all’attività svolta dal dipendente e alla sua retribuzione effettiva. In via ordinaria, la base di calcolo dei contributi coincide con gli importi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dall’impresa; tuttavia, la legge impone l’obbligo di rispettare un limite minimo inderogabile.

In particolare, l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. n. 389/1989, stabilisce che, se la retribuzione risulta inferiore ai valori di riferimento, questa deve essere adeguata almeno al limite minimo di retribuzione giornaliera (Tale parametro trova fondamento nell’art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 1983, n. 638, successivamente modificato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989).

La disposizione prevede che la retribuzione giornaliera non possa essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Per l’anno 2026, sulla base dei valori aggiornati dall’INPS (Circolare Inps n. 6/2026), l’importo minimo della retribuzione giornaliera è fissato in € 58,13. Questo valore costituisce quindi la soglia sotto la quale il datore di lavoro non può scendere nel determinare l’imponibile contributivo, anche qualora la retribuzione contrattuale pattuita con il lavoratore fosse inferiore.

Nel part-time?

Nel caso di lavoro a tempo parziale, il minimo orario da assoggettare a contribuzione non va in base all’orario di lavoro settimanale. Nel 2026, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, per determinare la retribuzione minima oraria è necessario procedere con il seguente calcolo: € 58,13 x 6 /40 =  € 72. Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 58,13 x 5 /36 = € 8,07.

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La retribuzione minima per l’accredito di un anno di contribuzione

Il minimale contributivo non va confuso con la retribuzione minima annua necessaria per l’accredito di un anno intero di contributi presso l’INPS. Si tratta infatti di due concetti distinti.

L’art. 7, comma 1, della L. 638/1983 stabilisce che, per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il limite minimo di retribuzione utile all’accredito di 52 settimane di contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Il minimale si applica dal 1° gennaio 1984.
Tradotto in cifre:
  • nel 2026 il limite settimanale è stato fissato a € 244,74, pari a un totale annuo di € 12.726,00;
  • di conseguenza, per considerare accreditato un anno intero di contribuzione, devono essere stati versati all’INPS almeno € 4.200,00 di contributi (calcolati applicando l’aliquota ordinaria del 33%, ripartita tra datore di lavoro e dipendente).

Se nell’anno solare la retribuzione complessiva è inferiore a tale soglia, il lavoratore non raggiunge le 52 settimane piene di contribuzione e, di fatto, vedrà ridotto il numero delle settimane utili sia ai fini del diritto a pensione (raggiungimento dei requisiti) sia ai fini della misura della prestazione.

Nel part-time?

Quando il lavoratore è assunto a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero (per il 2026 pari a € 58,13 per la generalità dei dipendenti, calcolato su 6 giorni settimanali) assicura automaticamente il raggiungimento del minimale settimanale richiesto per l’accredito di una settimana intera di contribuzione.

Diverso è il caso del rapporto a tempo parziale: pur rispettando il minimale orario e giornaliero, la retribuzione complessiva annua può risultare inferiore al minimale annuo per l’accredito di 52 settimane, fissato per il 2026in € 12.726,00 (pari a € 244,74 per ciascuna settimana). In queste situazioni, il lavoratore non matura un anno pieno di contributi: le settimane utili ai fini pensionistici vengono infatti accreditate in misura proporzionale alla contribuzione effettivamente versata.

A chi non si applica la retribuzione minima per l’accredito di un anno di contributi?

Il meccanismo del minimale contributivo e quello della retribuzione minima per l’accredito di un anno di contributi non trovano applicazione per alcune categorie particolari di lavoratori, per le quali valgono regole specifiche. In particolare, sono esclusi:

  • Lavoratori del settore pubblico: per i quali vigono discipline previdenziali diverse dall’AGO.
  • Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: in questo caso, l’accredito di un anno intero di contribuzione avviene solo se, per ciascuna settimana, risulta versata una contribuzione corrispondente ad almeno 24 ore lavorative. La retribuzione oraria è fissata in misura convenzionale (art. 10 del DPR n. 1403/1971).
  • Operai agricoli: soggetti a criteri di accredito particolari legati alle giornate di lavoro agricolo denunciate.
  • Apprendisti: per i quali la contribuzione segue regole proprie di calcolo agevolato.
  • Periodi di servizio militare o equiparato: per espressa previsione normativa (art. 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983), i periodi di leva obbligatoria e quelli equiparati sono considerati utili ai fini dell’accredito senza riferimento al minimale.

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

Anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti dell’INPS sono soggetti a un minimale di contribuzione annuo. Per il 2026, tale minimale è stato fissato a € 18.808,00.

Questo significa che, indipendentemente dal reddito prodotto, l’assicurato è tenuto a versare una contribuzione commisurata almeno a questa base imponibile. Pertanto, anche in caso di reddito pari a € 0,00, l’onere minimo da versare ammonta a circa € 4.611,64 annui (per 2026) per i commercianti e ca. 4.521,36 (2026)) € per gli artigiani: solo così viene garantita la copertura contributiva dell’intero anno ai fini pensionistici.

Sono invece esclusi dall’applicazione del minimale:

  • i lavoratori autonomi che esercitano l’attività di affittacamere,
  • i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti anch’essi alla gestione commercianti.

Per questi soggetti, come chiarito dall’INPS con la Circolare n. 12/2004, i contributi sono dovuti esclusivamente in misura percentuale sul reddito effettivamente prodotto, con l’aggiunta di un importo fisso per la maternità, pari a € 0,62 mensili. Superata la soglia dei 18.815,00 euro è dovuta anche la contribuzione sulla parte di reddito eccedente il minimale.

In caso di opzione a regime forfettario

Per gli artigiani e commercianti che hanno aderito al regime forfettario anche dal punto di vista previdenziale, è prevista una riduzione del 35% dei contributi dovuti all’INPS, agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 77, L. 190/2014 (Circolare n. 35/2016).

I contributi si determinano quindi secondo due componenti:

  1. Quota fissa

È sempre dovuta, indipendentemente dal reddito prodotto. Per il 2026 si calcola sul minimale annuo di € 18.808,00. Se il reddito non supera tale importo, l’artigiano o commerciante versa solo i contributi fissi (ridotti del 35% in caso di opzione agevolata).

  1. Quota a percentuale

È dovuta solo sulla parte di reddito eccedente il minimale. Quindi, una volta superata la soglia di € 18.555,00, si applicano le aliquote contributive sul reddito eccedente (anch’esse ridotte del 35% in caso di adesione al regime agevolato) sul reddito in più rispetto al minimale.

Attenzione

Un ulteriore aspetto da considerare è quello del massimale contributivo annuo, ossia il limite di reddito oltre il quale non si versano più contributi previdenziali all’INPS.

Per il 2026 (Circolare Inps n. 14/2026) i valori sono i seguenti:

  • € 93.707,00 per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1° gennaio 1996 (cioè con anzianità assicurativa nel sistema retributivo o misto).
  • € 122.295,00 per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 in poi (ossia interamente nel sistema contributivo).

Superati questi importi, la retribuzione eccedente non è più assoggettata a contribuzione previdenziale e non produce ulteriore anzianità o montante contributivo ai fini pensionistici.

Iscritti alla gestione separata Inps

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, a differenza degli autonomi artigiani e commercianti che versano una quota fissa più una percentuale sul reddito, pagano i contributi esclusivamente in proporzione al reddito effettivamente percepito.

Tuttavia, per ottenere l’accredito di un anno intero di contribuzione è necessario raggiungere un minimale annuo di reddito, fissato per il 2026 in € 18.808,00 (Circolare Inps n. 8/2026).

Se il reddito dichiarato è inferiore, l’accredito dei contributi non copre i 12 mesi, ma viene proporzionato. Ad esempio:

  • con un reddito pari a € 9.404,00 (cioè la metà del minimale), il lavoratore avrà accreditati solo 6 mesi su 12;
  • con un reddito pari a € 14.106,00 (pari a ¾ del minimale), risulteranno accreditati solo 9 mesi.