Oggetto: Esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici per vittime del dovere e familiari superstiti: indicazioni operative (legge 232/2016, art. 1, comma 211)
In sintesi
La legge di stabilità 2017 (legge 232/2016, art. 1, comma 211) ha introdotto l'esenzione dall'imposta sui redditi per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e alle categorie equiparate, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il beneficio si applica anche ai familiari superstiti, ma solo per le pensioni collegate all'evento che ha determinato lo status di vittima del dovere.
L'esenzione non si estende alle pensioni dirette dei familiari il cui diritto è autonomo rispetto alla vittima, né alla cosiddetta 'doppia annualità', che rimane soggetta a tassazione ordinaria. È richiesto il riconoscimento formale dello status di vittima del dovere o di categoria equiparata.
Per i soggetti già identificati dall'INPS, l'esenzione da IRPEF e acconto addizionale comunale è stata applicata d'ufficio dal rateo di aprile 2017. Il rimborso delle ritenute trattenute da gennaio 2017 è stato effettuato con il rateo di maggio 2017.
Chi non è stato identificato d'ufficio deve presentare domanda telematica all'INPS, tramite il sito www.inps.it o un intermediario abilitato, usando SPID, PIN dispositivo INPS o Carta Nazionale dei Servizi. L'esenzione scatterà dal primo rateo utile, con rimborso delle ritenute già applicate dal gennaio 2017.
- Vittime del dovere (anche feriti)
- Categorie equiparate alle vittime del dovere (legge 266/2005, commi 563 e 564)
- Familiari superstiti di vittime del dovere o equiparate
- Pensionati di tutte le gestioni INPS con status certificato
- Le pensioni riconosciute per l'evento che ha determinato lo status di vittima del dovere sono esenti da IRPEF dal 1° gennaio 2017
- L'INPS ha applicato l'esenzione d'ufficio ad aprile 2017 per i soggetti già noti e ha rimborsato le ritenute gennaio-marzo 2017 con il rateo di maggio 2017
- Chi non è stato identificato d'ufficio deve presentare domanda telematica; il rimborso delle ritenute pregresse (da gennaio 2017) viene comunque riconosciuto
- La 'doppia annualità' rimane soggetta a tassazione ordinaria e non rientra nell'esenzione
- Le pensioni dirette dei familiari con diritto autonomo rispetto alla vittima non beneficiano dell'esenzione
Domande frequenti
Come faccio a sapere se l'esenzione IRPEF mi è già stata applicata d'ufficio?
Se l'INPS disponeva già delle informazioni sul tuo status, l'esenzione è stata applicata automaticamente dal rateo di aprile 2017. Puoi verificarlo sul cedolino della pensione o contattando la sede INPS competente.
Cosa devo fare se non ho ricevuto l'esenzione automaticamente?
Devi presentare domanda telematica sul sito www.inps.it, tramite SPID, PIN dispositivo INPS o CNS, oppure tramite un intermediario abilitato. Nella domanda dovrai indicare la prestazione interessata e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dello status.
La 'doppia annualità' è esente da IRPEF?
No. L'esenzione riguarda solo i trattamenti pensionistici. La doppia annualità resta soggetta a tassazione ordinaria.
I familiari superstiti hanno diritto all'esenzione su tutte le loro pensioni?
No. L'esenzione si applica solo alle prestazioni collegate all'evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. Le pensioni dirette dei familiari con diritto autonomo rispetto alla vittima non sono esenti.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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