Oggetto: Cumulo periodi assicurativi non coincidenti (L. 228/2012 mod. L. 232/2016): istruzioni su pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, superstiti, rinuncia totalizzazione, recesso ricongiunzione e termini TFS
In sintesi
Dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) amplia la platea di chi può cumulare i periodi contributivi maturati in più gestioni previdenziali diverse per ottenere un'unica pensione. Possono usufruirne anche chi ha già maturato il diritto a pensione in una singola gestione e, con successiva circolare, anche gli iscritti alle Casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996).
Il cumulo può essere usato per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne nel periodo 2017-2018), per la pensione di inabilità e per la pensione indiretta ai superstiti. Chi è già titolare di un trattamento diretto presso una delle gestioni interessate non può avvalersi del cumulo. Le pensioni in cumulo non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Chi aveva presentato domanda di pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) prima del 1° gennaio 2017 e il procedimento non è ancora concluso può rinunciare a quella domanda per accedere invece al cumulo. Chi stava pagando un onere di ricongiunzione ex L. 29/1979 – senza averlo ancora saldato integralmente – può recedere entro il 1° gennaio 2018 e ottenere la restituzione delle somme già versate in quattro rate annuali senza interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla richiesta.
Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio avvalendosi del cumulo, il TFS/TFR non viene pagato dalla data di cessazione ma decorso almeno dodici mesi dal raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, con pagamento entro i successivi novanta giorni.
- Lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie (FPLD, gestioni autonomi, Gestione Separata, forme sostitutive ed esclusive)
- Iscritti alle Casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996) – istruzioni operative in arrivo con circolare successiva
- Superstiti di assicurato deceduto dal 1° gennaio 2017 con contribuzione in più gestioni
- Lavoratori in possesso del diritto autonomo a pensione in una singola gestione che vogliono cumulare anche gli altri periodi
- Dipendenti pubblici e di enti di ricerca con diritto al TFS/TFR che vanno in pensione tramite cumulo
- Chi ha in corso una domanda di totalizzazione o un onere di ricongiunzione ex L. 29/1979 non ancora completamente pagato
- Dal 2017 il cumulo è accessibile anche a chi ha già maturato il diritto autonomo a pensione in una gestione: non è più un istituto riservato solo a chi non ha diritto in nessuna gestione.
- È ora possibile andare in pensione anticipata tramite cumulo, raggiungendo i requisiti contributivi previsti dalla riforma Fornero (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne, con adeguamento alla speranza di vita).
- Chi ha una domanda di totalizzazione pendente può revocarla e presentare domanda di cumulo, senza perdere i periodi contributivi maturati.
- Chi sta pagando a rate un onere di ricongiunzione ex L. 29/1979 (non ancora saldato) può smettere di pagare entro il 1° gennaio 2018 e ottenere il rimborso in 4 rate annuali senza interessi, dal 12° mese dalla richiesta.
- I dipendenti pubblici che vanno in pensione tramite cumulo ricevono il TFS/TFR dopo almeno 12 mesi dal raggiungimento dell'età per la vecchiaia, non dalla cessazione dal servizio.
- Le domande con contribuzione anche presso Casse professionali non vanno respinte ma sospese in attesa di una successiva circolare INPS.
Date e scadenze
- 1° febbraio 2017: prima data di decorrenza possibile per le pensioni in cumulo richieste a partire dal 1° gennaio 2017
- 1° gennaio 2018: termine ultimo per esercitare il recesso dalla ricongiunzione ex L. 29/1979 con restituzione agevolata delle somme versate
- Dal 12° mese dalla richiesta di rimborso: avvio del rimborso delle rate di ricongiunzione restituite, in 4 rate annuali senza interessi
Domande frequenti
Posso usare il cumulo se ho già maturato il diritto a pensione in una gestione (ad esempio come autonomo)?
Sì, dal 1° gennaio 2017 il cumulo è consentito anche a chi ha già i requisiti per la pensione in una singola gestione. Resta il divieto solo se si è già titolari di un trattamento pensionistico diretto in corso di pagamento.
Ho una domanda di totalizzazione in corso ma non è ancora stata definita: posso passare al cumulo?
Sì. Se il procedimento non è ancora concluso, puoi rinunciare alla domanda di totalizzazione e presentare domanda di pensione in cumulo. La rinuncia può essere fatta anche dai superstiti.
Sto pagando le rate di ricongiunzione ex L. 29/1979: posso smettere e farmi rimborsare?
Sì, ma solo se non hai ancora saldato l'intero importo e se hai maturato i requisiti per il cumulo entro il 1° gennaio 2017. Il recesso va esercitato entro il 1° gennaio 2018. Le somme già versate vengono restituite in 4 rate annuali senza interessi, a partire dal 12° mese dalla richiesta.
Sono un dipendente pubblico: quando ricevo il TFR se vado in pensione tramite cumulo?
Il TFR/TFS non viene pagato dalla data di cessazione dal servizio. Viene erogato dopo almeno 12 mesi dal raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, ed entro i 90 giorni successivi a tale scadenza.
Pianifica la pensione senza errori.
Requisiti, calcoli ed esempi pratici, spiegati in modo semplice. Una guida per ogni situazione: trova quella giusta per il tuo percorso verso la pensione.
Scopri tutte le guideAvvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
Non ci assumiamo responsabilità per decisioni assunte sulla base delle sole informazioni qui riportate. Per una valutazione riferita al caso specifico, chiedi una consulenza personalizzata.





