16 Marzo 2017

Circolare INPS 60/2017: cumulo contributi tra gestioni diverse, come funziona dal 2017

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo dei contributi tra più gestioni previdenziali è esteso a nuovi casi: pensione anticipata, soggetti già con diritto autonomo e iscritti a Casse professionali.
Circolare n. 60Ente: INPSData: 16 Marzo 2017

Oggetto: Cumulo periodi assicurativi non coincidenti (L. 228/2012 mod. L. 232/2016): istruzioni su pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, superstiti, rinuncia totalizzazione, recesso ricongiunzione e termini TFS

In sintesi

Dal 1° gennaio 2017 la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) amplia la platea di chi può cumulare i periodi contributivi maturati in più gestioni previdenziali diverse per ottenere un'unica pensione. Possono usufruirne anche chi ha già maturato il diritto a pensione in una singola gestione e, con successiva circolare, anche gli iscritti alle Casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996).

Il cumulo può essere usato per la pensione di vecchiaia, per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne nel periodo 2017-2018), per la pensione di inabilità e per la pensione indiretta ai superstiti. Chi è già titolare di un trattamento diretto presso una delle gestioni interessate non può avvalersi del cumulo. Le pensioni in cumulo non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

Chi aveva presentato domanda di pensione in totalizzazione (D.Lgs. 42/2006) prima del 1° gennaio 2017 e il procedimento non è ancora concluso può rinunciare a quella domanda per accedere invece al cumulo. Chi stava pagando un onere di ricongiunzione ex L. 29/1979 – senza averlo ancora saldato integralmente – può recedere entro il 1° gennaio 2018 e ottenere la restituzione delle somme già versate in quattro rate annuali senza interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla richiesta.

Per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio avvalendosi del cumulo, il TFS/TFR non viene pagato dalla data di cessazione ma decorso almeno dodici mesi dal raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, con pagamento entro i successivi novanta giorni.

CHI RIGUARDA
  • Lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie (FPLD, gestioni autonomi, Gestione Separata, forme sostitutive ed esclusive)
  • Iscritti alle Casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996) – istruzioni operative in arrivo con circolare successiva
  • Superstiti di assicurato deceduto dal 1° gennaio 2017 con contribuzione in più gestioni
  • Lavoratori in possesso del diritto autonomo a pensione in una singola gestione che vogliono cumulare anche gli altri periodi
  • Dipendenti pubblici e di enti di ricerca con diritto al TFS/TFR che vanno in pensione tramite cumulo
  • Chi ha in corso una domanda di totalizzazione o un onere di ricongiunzione ex L. 29/1979 non ancora completamente pagato
COSA CAMBIA IN PRATICA
  • Dal 2017 il cumulo è accessibile anche a chi ha già maturato il diritto autonomo a pensione in una gestione: non è più un istituto riservato solo a chi non ha diritto in nessuna gestione.
  • È ora possibile andare in pensione anticipata tramite cumulo, raggiungendo i requisiti contributivi previsti dalla riforma Fornero (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne, con adeguamento alla speranza di vita).
  • Chi ha una domanda di totalizzazione pendente può revocarla e presentare domanda di cumulo, senza perdere i periodi contributivi maturati.
  • Chi sta pagando a rate un onere di ricongiunzione ex L. 29/1979 (non ancora saldato) può smettere di pagare entro il 1° gennaio 2018 e ottenere il rimborso in 4 rate annuali senza interessi, dal 12° mese dalla richiesta.
  • I dipendenti pubblici che vanno in pensione tramite cumulo ricevono il TFS/TFR dopo almeno 12 mesi dal raggiungimento dell'età per la vecchiaia, non dalla cessazione dal servizio.
  • Le domande con contribuzione anche presso Casse professionali non vanno respinte ma sospese in attesa di una successiva circolare INPS.

Date e scadenze

  • 1° febbraio 2017: prima data di decorrenza possibile per le pensioni in cumulo richieste a partire dal 1° gennaio 2017
  • 1° gennaio 2018: termine ultimo per esercitare il recesso dalla ricongiunzione ex L. 29/1979 con restituzione agevolata delle somme versate
  • Dal 12° mese dalla richiesta di rimborso: avvio del rimborso delle rate di ricongiunzione restituite, in 4 rate annuali senza interessi
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Domande frequenti

Posso usare il cumulo se ho già maturato il diritto a pensione in una gestione (ad esempio come autonomo)?

Sì, dal 1° gennaio 2017 il cumulo è consentito anche a chi ha già i requisiti per la pensione in una singola gestione. Resta il divieto solo se si è già titolari di un trattamento pensionistico diretto in corso di pagamento.

Ho una domanda di totalizzazione in corso ma non è ancora stata definita: posso passare al cumulo?

Sì. Se il procedimento non è ancora concluso, puoi rinunciare alla domanda di totalizzazione e presentare domanda di pensione in cumulo. La rinuncia può essere fatta anche dai superstiti.

Sto pagando le rate di ricongiunzione ex L. 29/1979: posso smettere e farmi rimborsare?

Sì, ma solo se non hai ancora saldato l'intero importo e se hai maturato i requisiti per il cumulo entro il 1° gennaio 2017. Il recesso va esercitato entro il 1° gennaio 2018. Le somme già versate vengono restituite in 4 rate annuali senza interessi, a partire dal 12° mese dalla richiesta.

Sono un dipendente pubblico: quando ricevo il TFR se vado in pensione tramite cumulo?

Il TFR/TFS non viene pagato dalla data di cessazione dal servizio. Viene erogato dopo almeno 12 mesi dal raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, ed entro i 90 giorni successivi a tale scadenza.

DOCUMENTO ORIGINALE
Circolare INPS n. 60 del 16 Marzo 2017 · PDF, 56 KB

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