Oggetto: Cumulo periodi assicurativi non coincidenti (legge 232/2016): nuove regole, rinuncia alla totalizzazione, recesso dalla ricongiunzione ex lege 29/1979 e termini TFS
In sintesi
La legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ampliato la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. Dal 1° gennaio 2017 possono avvalersene anche gli iscritti alle Casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e 103/1996) e chi possiede già i requisiti per la pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte. La pensione in cumulo, in questi casi, non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Il cumulo si può usare per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata (con i requisiti contributivi ordinari adeguati alla speranza di vita), la pensione indiretta ai superstiti per decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e i trattamenti di inabilità. Chi è già titolare di una pensione diretta in una delle gestioni elencate non può accedere al cumulo.
Chi aveva presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2017, con procedimento ancora aperto, può rinunciarvi e passare al cumulo. Chi aveva avviato una ricongiunzione ex lege 29/1979 senza averla ancora pagata integralmente può recedere entro il 1° gennaio 2018: le somme già versate saranno restituite in quattro rate annuali senza interessi, a partire dal dodicesimo mese dalla richiesta di rimborso.
Per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca che lasciano il lavoro usando il cumulo, l'indennità di fine servizio (TFS/TFR) non viene pagata dalla data di cessazione del rapporto, ma a partire da dodici mesi dopo il raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, con pagamento entro i successivi novanta giorni.
- Lavoratori iscritti a due o più gestioni previdenziali obbligatorie (FPLD, gestioni autonome, gestione separata)
- Iscritti alle Casse professionali (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996)
- Superstiti di assicurato deceduto dal 1° gennaio 2017
- Dipendenti pubblici e dipendenti di enti pubblici di ricerca in uscita con il cumulo
- Chi ha in corso una domanda di totalizzazione non ancora definita
- Chi ha avviato una ricongiunzione ex lege 29/1979 non ancora pagata integralmente
- Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è accessibile anche agli iscritti alle Casse professionali e a chi ha già maturato il diritto a pensione in una singola gestione
- È possibile ottenere la pensione anticipata in cumulo con i requisiti contributivi previsti dall'art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (42 anni e 10 mesi uomini, 41 anni e 10 mesi donne, per il periodo 2017-2018)
- Chi ha una domanda di totalizzazione pendente può rinunciarvi per accedere al cumulo
- Chi ha avviato una ricongiunzione ex lege 29/1979 non ancora saldata integralmente può recedere entro il 1° gennaio 2018 e ottenere rimborso in 4 rate annuali senza interessi
- Per i dipendenti pubblici che escono con il cumulo, il TFS/TFR viene pagato non prima di 12 mesi dal raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (e non dalla data di cessazione)
Date e scadenze
- 1° febbraio 2017: prima decorrenza utile per le pensioni in cumulo nei casi ampliati dalla legge 232/2016
- 1° gennaio 2018: termine ultimo per esercitare il recesso dalla ricongiunzione ex lege 29/1979
- Rimborso ricongiunzione: parte dal 12° mese dalla richiesta, in 4 rate annuali senza interessi
- TFS dipendenti pubblici in cumulo: pagato tra il 12° e il 15° mese dal raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia
Domande frequenti
Ho contributi in una Cassa professionale e nell'INPS: posso usare il cumulo?
Sì, dal 1° gennaio 2017 anche gli iscritti alle Casse professionali possono cumulare i periodi assicurativi con le gestioni INPS. Le istruzioni operative specifiche per le Casse saranno fornite con una circolare successiva.
Ho già i requisiti per la pensione in una gestione: posso comunque fare il cumulo?
Sì, dal 1° gennaio 2017 il possesso dei requisiti autonomi in una gestione non impedisce più l'accesso al cumulo. L'importante è non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni coinvolte.
Ho una domanda di totalizzazione in corso: posso passare al cumulo?
Sì, se il procedimento non è ancora concluso puoi rinunciare alla domanda di totalizzazione e presentare domanda di pensione in cumulo. La rinuncia è ammessa anche da parte dei superstiti.
Quando mi verrà pagato il TFR/TFS se lascio il lavoro usando il cumulo?
Se sei un dipendente pubblico o di un ente di ricerca, riceverai l'indennità di fine servizio non prima di 12 mesi dal raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, e comunque entro i 90 giorni successivi. Il termine non decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
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