21 Giugno 2002

Circolare INPS 117/2002: riscatto dei periodi di co.co.co. pregressi nella Gestione Separata

L'INPS spiega come riscattare fino a 5 anni di collaborazioni coordinate e continuative svolte prima dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata.
Circolare n. 117Ente: INPSData: 21 Giugno 2002

Oggetto: Riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa anteriori all'obbligo contributivo alla Gestione Separata: criteri e modalità operative

In sintesi

La legge 488/1999 (art. 51, comma 2) consente agli iscritti alla Gestione Separata INPS di riscattare i periodi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) svolti prima dell'istituzione dell'obbligo contributivo. Il decreto interministeriale del 2 ottobre 2001 ha completato il quadro normativo, e questa circolare fornisce le istruzioni operative.

Il riscatto è ammesso per un massimo di cinque annualità, a condizione che il periodo non risulti già coperto da contribuzione in nessun ordinamento previdenziale. La domanda si presenta alla sede INPS competente per residenza, utilizzando il modulo allegato, e può essere presentata in qualsiasi momento. Occorre allegare documenti con data certa che provino l'esistenza del rapporto, la durata e i compensi percepiti.

Il costo del riscatto si calcola applicando l'aliquota pensionistica della Gestione Separata vigente alla data della domanda al compenso percepito nel periodo, rivalutato con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Se il compenso non è documentabile, si usa il reddito minimo della gestione Commercianti per l'anno di riferimento. Il massimale annuo dei compensi riscattabili non può superare quello previsto dalla legge 335/1995.

Il pagamento dell'onere deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di accoglimento. In alternativa, se non si è prossimi alla pensione, è possibile rateizzare in massimo 60 rate mensili di almeno 26 euro, con interessi al tasso legale. I periodi riscattati hanno la stessa efficacia della contribuzione obbligatoria ai fini del diritto e della misura della pensione contributiva.

CHI RIGUARDA
  • Iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno svolto collaborazioni coordinate e continuative prima dell'obbligo contributivo
  • Superstiti di lavoratori deceduti che si trovano nella stessa situazione
  • Lavoratori parasubordinati che vogliono aumentare la propria posizione contributiva nella Gestione Separata
  • Consulenti del lavoro e patronati che assistono questi soggetti
COSA CAMBIA IN PRATICA
  • È possibile riscattare fino a un massimo di 5 anni di co.co.co. svolti prima dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata
  • Il costo del riscatto si calcola in base all'aliquota pensionistica della Gestione Separata vigente alla data della domanda e ai compensi rivalutati
  • I periodi riscattati sono utili ai fini del diritto alla pensione e del calcolo dell'importo con il sistema contributivo
  • Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro 60 giorni oppure a rate (max 60 rate mensili, minimo 26 euro cadauna)
  • Se il pagamento non avviene entro i termini, la pratica viene archiviata ma è possibile ripresentare la domanda
  • In caso di interruzione del pagamento rateale, viene accreditato un periodo proporzionale alle somme già versate, senza rimborso delle rate pagate

Date e scadenze

  • 60 giorni dalla ricezione della lettera di accoglimento: termine perentorio per versare l'onere in unica soluzione o la prima rata
  • 60 giorni dalla lettera di richiesta: termine per versare il debito residuo in caso di pensionamento durante la rateazione
  • Nessun termine finale per presentare la domanda: la richiesta di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento
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Domande frequenti

Quali documenti servono per la domanda di riscatto delle co.co.co. pregresse?

Servono documenti con data certa che provino l'esistenza del rapporto, la durata e i compensi: ad esempio contratti, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento. Dichiarazioni retroattive sono accettate solo se rilasciate da pubbliche amministrazioni e firmate da funzionari responsabili.

Cosa succede se non riesco a provare la durata esatta del periodo lavorato?

Se è provata l'esistenza del rapporto ma non la durata, si può riscattare l'intero anno a condizione che sia privo di copertura assicurativa e che il compenso percepito sia almeno pari al reddito minimo della gestione Commercianti per quell'anno. Se anche il compenso è insufficiente, il periodo riscattabile viene ridotto proporzionalmente.

I periodi riscattati contano per la pensione?

Sì. Una volta completato il pagamento, i periodi riscattati sono equiparati alla contribuzione obbligatoria. Sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per il calcolo dell'importo con il sistema contributivo della Gestione Separata.

DOCUMENTO ORIGINALE
Circolare INPS n. 117 del 21 Giugno 2002 · PDF, 132 KB

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