Oggetto: APE Sociale: prime istruzioni operative sull'indennità per soggetti in particolari condizioni prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (commi 179-186) e dal DPCM n. 88 del 23 maggio 2017
In sintesi
L'APE Sociale è un'indennità sperimentale riconosciuta dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 a determinate categorie di lavoratori in difficoltà che abbiano almeno 63 anni di età e non abbiano ancora raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia. Non si tratta di un trattamento pensionistico, ma di una prestazione assistenziale a carico dello Stato.
Possono accedere all'APE Sociale quattro categorie: disoccupati che hanno esaurito la NASpI da almeno tre mesi (con 30 anni di contributi); chi assiste da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave (30 anni di contributi); chi ha una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (30 anni di contributi); lavoratori dipendenti che svolgono o hanno svolto in via continuativa da almeno sei anni attività gravose elencate nell'allegato A del DPCM (36 anni di contributi).
L'indennità è pari alla rata mensile della pensione calcolata sulla contribuzione esistente al momento della domanda, con un tetto massimo di 1.500 euro lordi mensili. Non è rivalutata, non dà luogo a contribuzione figurativa e non è reversibile ai superstiti. Durante la percezione è possibile lavorare entro soglie reddituali precise: 8.000 euro lordi annui per lavoro dipendente o co.co.co., 4.800 euro lordi annui per lavoro autonomo.
La domanda si compone di due fasi: una domanda di riconoscimento delle condizioni e, successivamente, una domanda di accesso al beneficio. Entrambe si presentano esclusivamente in via telematica sul sito INPS, tramite PIN, SPID o CNS, oppure tramite patronato. Le domande cartacee non vengono prese in considerazione. L'erogazione è soggetta a limiti annuali di spesa e a monitoraggio.
- Lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati residenti in Italia con almeno 63 anni
- Disoccupati che hanno esaurito la NASpI (o l'ASDI) da almeno tre mesi
- Chi assiste da almeno sei mesi un coniuge, unito civilmente o parente di primo grado convivente con handicap grave (L. 104/92, art. 3 co. 3)
- Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
- Lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose in via continuativa da almeno sei anni
- Dipendenti pubblici che accedono all'APE Sociale (regole speciali su TFS/TFR)
- Chi ha almeno 63 anni e rientra in una delle quattro categorie ammesse può ricevere un'indennità mensile fino alla pensione di vecchiaia, senza aspettare i requisiti ordinari
- L'importo massimo dell'indennità è 1.500 euro lordi mensili, calcolato sulla contribuzione maturata; non viene rivalutato né integrato al minimo
- Durante la percezione dell'APE Sociale si può lavorare, ma i redditi non devono superare 8.000 euro lordi annui (dipendente/co.co.co.) o 4.800 euro lordi annui (autonomo); in caso di superamento si decade e si restituisce quanto percepito nell'anno
- I dipendenti pubblici che accedono all'APE Sociale vedono posticipato il pagamento del TFS/TFR: viene erogato 12 mesi dopo il raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia
- Gli eventuali importi percepiti indebitamente sono recuperati con le regole civilistiche (art. 2033 c.c.) e non con quelle pensionistiche, quindi con applicazione degli interessi legali
- Le domande presentate fuori dai termini principali (15 luglio 2017 per chi matura i requisiti entro il 2017; 31 marzo 2018 per il 2018) possono essere prese in esame solo se residuano risorse finanziarie
Date e scadenze
- 15 luglio 2017: termine principale per presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2017
- 31 marzo 2018: termine principale per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2018
- 30 novembre di ciascun anno: termine ultimo assoluto per domande tardive (ammesse solo se residuano risorse)
- 15 ottobre 2017: data entro cui l'INPS comunica l'esito dell'istruttoria per le domande del 2017
- 30 giugno 2018: data entro cui l'INPS comunica l'esito dell'istruttoria per le domande del 2018
- 5 giorni: termine entro cui il beneficiario deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza (pensione anticipata, perdita residenza, superamento limiti reddituali); oltre tale termine decorrono gli interessi legali
- 30 giorni: termine per comunicare l'inizio di un'attività lavorativa da cui si prevede di superare i limiti di reddito
- 30 giorni dalla ricezione del provvedimento: termine per richiedere il riesame in caso di rigetto, annullamento o revoca
Domande frequenti
Posso lavorare mentre percepisco l'APE Sociale?
Sì, ma i redditi da lavoro dipendente o co.co.co. non devono superare 8.000 euro lordi annui, e quelli da lavoro autonomo non devono superare 4.800 euro lordi annui. Se si supera il limite si perde il diritto all'indennità per tutto l'anno e si restituiscono le somme già ricevute.
L'APE Sociale conta ai fini della pensione?
No. Il periodo di percezione dell'APE Sociale non dà luogo a contribuzione figurativa e non è utile per maturare il diritto alla pensione. Inoltre l'indennità non è reversibile ai superstiti.
Come si presenta la domanda di APE Sociale?
Esclusivamente in via telematica sul sito INPS (www.inps.it), accedendo con PIN INPS, SPID o CNS, oppure tramite un patronato gratuitamente. Le domande cartacee non vengono accettate. Occorre prima presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni e poi, se positiva, la domanda di accesso al beneficio.
Cosa succede al TFS o TFR se accedo all'APE Sociale come dipendente pubblico?
Il pagamento del TFS o TFR non parte dalla data di cessazione dal lavoro ma dal raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. La liquidazione viene corrisposta decorsi 12 mesi da tale data e nei successivi tre mesi.
L'indennità APE Sociale è soggetta a tassazione?
Sì. L'INPS applica le ritenute fiscali IRPEF per scaglioni di reddito, riconosce le detrazioni per reddito e per carichi di famiglia (se richieste) ed effettua il conguaglio di fine anno. Viene rilasciata la Certificazione Unica.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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