2 Febbraio 2026

Minimali, massimali contributivi 2026 e nuovi importi delle principali tutele previdenziali e assistenziali

Con due distinte circolari emanate a fine gennaio 2026, l’INPS ha fornito il quadro aggiornato dei valori economici di riferimento per l’anno 2026 in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, nonché degli importi massimi delle principali prestazioni a sostegno del reddito.

Con due circolari emanate a fine gennaio 2026, l’INPS ha definito il quadro aggiornato dei principali valori economici di riferimento per l’anno 2026, rilevanti ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziale e della determinazione delle prestazioni a sostegno del reddito.

  • la Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 aggiorna gli importi delle prestazioni di integrazione salariale e di disoccupazione, nonché delle indennità speciali riconosciute dall’Istituto.
  • la Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026 interviene sui minimali di retribuzione, sui massimali contributivi e pensionabili e sugli altri parametri utili al calcolo dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti;

Minimali di retribuzione e imponibili contributivi per il 2026

Per l’anno 2026, il trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è fissato in 611,85 euro. Su tale valore si fonda il calcolo dei principali limiti contributivi.

Il minimale di retribuzione giornaliera, pari al 9,5% del trattamento minimo, è quindi determinato in 58,13 euro.
Nessuna contribuzione previdenziale può essere calcolata su valori inferiori a tale soglia, anche qualora la retribuzione contrattuale risulti più bassa.

Il minimale si applica:

  • alla generalità dei lavoratori dipendenti;
  • ai lavoratori part-time, con conseguente determinazione del minimale orario;
  • ai lavoratori dello spettacolo e sportivi, secondo le regole specifiche previste per i rispettivi fondi.

Per le retribuzioni convenzionali, invece, il minimale giornaliero 2026 è fissato in 32,30 euro, fermo restando l’obbligo di adeguamento al limite di 58,13 euro quando previsto dalla normativa generale.

Minimale contributivo vs retribuzione minima

Una differenza che incide su contributi e pensione futura.

Minimale contributivo e retribuzione minima non sono la stessa cosa e confonderli può avere effetti su contributi e pensione futura.

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Massimale contributivo e aliquota aggiuntiva dell’1%

Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, nonché per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in 122.295 euro.

La quota di retribuzione eccedente tale importo:

  • non è assoggettata a contribuzione IVS ordinaria;
  • deve essere correttamente evidenziata nel flusso Uniemens.

Resta confermata anche per il 2026 l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, applicabile sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata in 56.224 euro annui (pari a 4.685 euro mensili).

Limiti per l’accredito dei contributi figurativi

Il limite di retribuzione utile ai fini dell’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è determinato nel 40% del trattamento minimo di pensione, pari per il 2026 a:

  • 244,74 euro settimanali;
  • 12.726 euro annui.

Il limite non trova applicazione per alcune categorie specifiche, come i lavoratori della piccola pesca marittima, per i quali resta ferma la disciplina speciale.

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Importi che non concorrono alla formazione del reddito

Per il 2026 vengono confermati e aggiornati anche i principali importi esclusi dalla base imponibile contributiva, tra cui:

  • indennità di trasferta;
  • valori delle prestazioni sostitutive di vitto;
  • fringe benefit, che restano esclusi dal reddito entro il limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico.

È inoltre confermata la disciplina agevolata in materia di welfare aziendale e di rimborsi tracciabili per vitto, alloggio e trasporti.

Importi delle prestazioni di integrazione salariale

La Circolare n. 4/2026 definisce gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale applicabili dal 1° gennaio 2026.

Per CIGO, CIGS, CISOA e assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà:

  • 1.423,69 euro lordi mensili;
  • 1.340,56 euro netti, al netto della riduzione del 5,84%.

Per i settori edile e lapideo (intemperie stagionali), il massimale è incrementato del 20%, arrivando a 1.708,44 euro lordi.

Indennità di disoccupazione e prestazioni speciali

Per il 2026:

  • l’importo massimo della NASpI e della DIS-COLL è pari a 1.584,70 euro mensili;
  • l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) resta ancorata al minimale contributivo giornaliero;
  • l’indennità ISCRO è riconosciuta su un reddito di riferimento pari a 12.749,18 euro, con importi mensili compresi tra 255,53 euro e 817,69 euro.

Vengono inoltre aggiornati gli importi degli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e del settore riscossione tributi.