Oggetto: Istruzioni operative per la valorizzazione del reddito da co.co.co. sportivo dilettantistico ai fini di NASpI e DIS-COLL
In sintesi
Chi percepisce NASpI o DIS-COLL e svolge contemporaneamente un'attività sportiva dilettantistica con contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve comunicare all'INPS il reddito annuo presunto solo se supera i 5.000 euro. La soglia decorre dai compensi erogati dal 1° luglio 2023.
La procedura informatica 'Nuova Variazione NASpI' è stata aggiornata con una nuova voce 'R – Co.co.co. lav. sport. dilettantistico'. Il lavoratore deve comunicare il compenso complessivo, comprensivo della franchigia di 5.000 euro. La procedura calcola automaticamente l'abbattimento solo sulla parte eccedente i 5.000 euro.
Se nello stesso anno coesistono compensi da co.co.co. sportivo dilettantistico (voce R) e da lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto (voce O), i due importi vanno sommati e inseriti nella sola voce R. In questo modo la franchigia di 5.000 euro viene sottratta una volta sola. La voce O da sola non beneficia di alcuna franchigia.
Per verificare il mantenimento dello stato di disoccupazione e il rispetto del limite reddituale di 8.500 euro, il compenso da considerare è quello lordo comprensivo della franchigia di 5.000 euro, senza sottrazioni. La franchigia rileva solo ai fini dell'abbattimento dell'indennità, non del calcolo del tetto reddituale.
- Lavoratori sportivi del settore dilettantistico con contratto di co.co.co.
- Percettori di NASpI che svolgono attività sportiva dilettantistica
- Percettori di DIS-COLL che svolgono attività sportiva dilettantistica
- Operatori di sede INPS che gestiscono le pratiche NASpI
- Lavoratori con redditi da lavoro autonomo occasionale cumulati con co.co.co. sportivo
- La procedura NASpI ha una nuova voce 'R' dedicata ai compensi da co.co.co. sportivo dilettantistico, con franchigia automatica di 5.000 euro.
- La vecchia voce 'V – Lav. Occas.-Voucher' è eliminata: i compensi da Libretto di famiglia non vanno più comunicati perché compatibili con la NASpI senza abbattimento.
- Il lavoratore comunica il compenso sportivo lordo (inclusa la franchigia); la procedura abbatte la prestazione solo sulla parte che supera 5.000 euro.
- Se nello stesso anno si hanno sia compensi da co.co.co. sportivo che da lavoro autonomo occasionale, la somma va inserita solo nella voce R: la franchigia si applica una volta sola.
- Per il limite reddituale di 8.500 euro (mantenimento stato di disoccupazione), si usa il compenso lordo senza sottrarre la franchigia.
Domande frequenti
Devo comunicare all'INPS i compensi da co.co.co. sportivo dilettantistico se percepisco la NASpI?
Sì, ma solo se i compensi superano i 5.000 euro annui. Sotto questa soglia non scatta alcun obbligo di comunicazione né abbattimento dell'indennità.
Come funziona l'abbattimento della NASpI se guadagno oltre 5.000 euro come collaboratore sportivo dilettantistico?
Devi comunicare il compenso totale (comprensivo dei 5.000 euro di franchigia) nella voce R della procedura. L'INPS riduce automaticamente la NASpI solo sulla parte che eccede i 5.000 euro.
Ho sia redditi da co.co.co. sportivo che da lavoro autonomo occasionale nello stesso anno: come li comunico?
Devi sommare i due importi e inserire il totale nella sola voce R. La franchigia di 5.000 euro si applica una volta sola sull'importo complessivo.
I compensi da Libretto di famiglia (ex Voucher) influenzano la mia NASpI?
No. Tali compensi sono compatibili e cumulabili con la NASpI e non devono essere comunicati all'INPS.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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