L’INPS ha avviato un’ampia revisione delle procedure della Gestione delle Aziende Agricole (GAA), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti previdenziali e contributivi a carico dei datori di lavoro del settore. Con il Messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, l’Istituto ha comunicato un aggiornamento rilevante per tutti i soggetti che trasmettono i flussi Uniemens-PosAgri.
Il ruolo dei codici TD1 e TD2 nell’inquadramento previdenziale
All’interno dei flussi Uniemens, i campi “Tipo ditta 1” (TD1) e “Tipo ditta 2” (TD2) rivestono un ruolo centrale ai fini dell’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli. Dalla corretta valorizzazione di tali campi dipende la determinazione delle aliquote contributive applicabili e, quindi, la misura dell’obbligo contributivo.
La Contribuzione Agricola Unificata (CAU)
Il sistema previdenziale agricolo individua quale regime generale quello della Contribuzione Agricola Unificata (CAU), disciplinata dal Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Tale regime si sostanzia nell’accertamento e nella riscossione, da parte dell’INPS, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli, comprensiva anche del contributo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le modifiche operative: codici soppressi e nuova decorrenza
Con il messaggio in oggetto, l’INPS ha comunicato la soppressione di alcuni codici nel campo TD2. Le nuove regole operative si applicano secondo la seguente tempistica:
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Scopri tutte le guide- Con riferimento ai flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a decorrere dall’1° maggio 2026 (inizio del secondo periodo di trasmissione), non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l’utilizzo dei codici soppressi nel campo TD2.
- In caso di inserimento di codici non più validi, il sistema di accoglienza restituisce un apposito messaggio di alert, informando l’utente che i codici inseriti non sono più utilizzabili.
Gestione dei periodi pregressi
Per i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi pregressi del secondo trimestre 2026 che recano ancora nel campo TD2 i codici soppressi, l’Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’INPS ha altresì preannunciato che con un successivo messaggio verranno fornite ulteriori istruzioni alle Strutture territoriali per la corretta gestione dei periodi pregressi.
Rettifica al documento originale
Si segnala che sul messaggio in argomento è stata apposta una nota di rettifica: l’INPS ha comunicato che sono state apportate correzioni ai dati originariamente pubblicati, consultabili nella sezione dedicata del portale ufficiale.
Fonte ufficiale: INPS, Messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, disponibile sul portale inps.it.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026 ↗





