3 Aprile 2026

Circolare INPS 41/2026: esodi e isopensione, cosa cambia con i nuovi requisiti pensionistici

L'INPS chiarisce come l'aumento dei requisiti pensionistici 2027-2028 (+1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028) impatta su assegni straordinari, isopensione e indennità di espansione, con istruzioni su proroghe e riesame delle domande respinte.
Circolare n. 41Ente: INPSData: 3 Aprile 2026

Oggetto: Effetti dell'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita su assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, isopensione e indennità di espansione; nuove finestre per CPDEL, CPS, CPI e CPUG

In sintesi

Il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 ha stabilito un incremento dei requisiti pensionistici di tre mesi per il biennio 2027-2028, applicato in misura di un mese nel 2027 e tre mesi dal 1° gennaio 2028. La legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) ha confermato questa gradualità. La Ragioneria generale dello Stato ha inoltre pubblicato, il 20 gennaio 2026, requisiti 'in via prospettica' che devono essere considerati nell'istruttoria delle domande di accompagnamento a pensione.

Per i titolari di assegno straordinario del Fondo intersettoriale per le imprese assicuratrici, la normativa già vigente prevede la proroga automatica dell'assegno oltre i 60 mesi fino al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia. Per i Fondi del credito e del credito cooperativo, i rispettivi Comitati amministratori possono deliberare una proroga analoga. Per l'isopensione e l'indennità di espansione, l'INPS può continuare a erogare la prestazione oltre la durata ordinaria fino alla prima decorrenza utile della pensione, a condizione che il datore di lavoro versi la necessaria contribuzione correlata.

Le domande presentate per lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026 e che erano state respinte in applicazione del messaggio n. 558/2026 possono essere riesaminate. Per l'isopensione, le sedi territoriali devono accogliere le domande di chi risulta penalizzato dai nuovi requisiti prospettici. Per gli assegni straordinari dei Fondi bilaterali, il riesame segue le eventuali delibere dei rispettivi Comitati amministratori.

Per gli iscritti alle Casse della Gestione pubblica (CPDEL, CPS, CPI e CPUG), la legge n. 213/2023 ha introdotto finestre mobili crescenti per la pensione anticipata: da 3 mesi (requisiti maturati entro il 31/12/2024) fino a 9 mesi (requisiti maturati dal 1° gennaio 2028). Queste finestre si applicano anche ai titolari di assegni straordinari, isopensione e indennità di espansione iscritti a queste Casse, con possibilità di proroga della prestazione secondo le stesse modalità previste per l'adeguamento alla speranza di vita.

CHI RIGUARDA
  • Titolari di assegno straordinario del Fondo intersettoriale per dipendenti di imprese assicuratrici e società di assistenza
  • Titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterale del credito e del credito cooperativo
  • Lavoratori in isopensione (art. 4, commi 1-7-ter, legge n. 92/2012)
  • Lavoratori con indennità di espansione (art. 41, comma 5-bis, d.lgs. n. 148/2015)
  • Iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG in prestazione di accompagnamento a pensione
  • Datori di lavoro esodanti che hanno presentato domande di esodo
COSA CAMBIA IN PRATICA
  • I requisiti per accedere alla pensione aumentano di 1 mese nel 2027 e di 3 mesi dal 1° gennaio 2028: chi è in esodo potrebbe raggiungere la pensione più tardi del previsto
  • Gli assegni straordinari e le prestazioni di esodo possono essere prorogati oltre la durata ordinaria fino alla prima decorrenza utile della pensione, senza interruzione del sostegno al reddito
  • Le domande di isopensione respinte dopo il messaggio n. 558/2026 possono essere riesaminate: il datore di lavoro può chiedere il riesame, sentito il lavoratore
  • Le procedure informatiche INPS sono state aggiornate nel 2026 per recepire i nuovi requisiti, inclusi quelli 'in via prospettica'
  • Per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG, le finestre della pensione anticipata si allungano progressivamente fino a 9 mesi per chi matura i requisiti dal 2028 in poi, con possibile proroga delle prestazioni di esodo
  • Il datore di lavoro esodante deve versare la provvista contributiva per il periodo di proroga oltre la durata ordinaria della prestazione

Date e scadenze

  • 31 gennaio 2026: data limite di risoluzione del rapporto di lavoro per beneficiare del riesame delle domande respinte
  • 1° gennaio 2027: entra in vigore l'incremento di 1 mese dei requisiti pensionistici
  • 1° gennaio 2028: entra in vigore l'incremento pieno di 3 mesi dei requisiti pensionistici
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Domande frequenti

Sono in isopensione e con i nuovi requisiti non riesco più a maturare la pensione entro la durata ordinaria: cosa succede?

L'INPS può continuare a erogare la prestazione oltre la durata ordinaria fino alla prima decorrenza utile della pensione. Il datore di lavoro deve però versare la contribuzione necessaria per il periodo aggiuntivo.

La mia domanda di isopensione è stata respinta dopo febbraio 2026 per effetto dei nuovi requisiti prospettici: posso chiederla di nuovo?

Sì. Le domande respinte in applicazione del messaggio n. 558/2026 possono essere riesaminate. È il datore di lavoro a presentare la richiesta di riesame, sentito il lavoratore. Le sedi INPS devono poi accogliere la domanda se il lavoratore risulta penalizzato dai nuovi requisiti.

Lavoro nel settore assicurativo e percepisco un assegno straordinario: la proroga oltre i 60 mesi è automatica?

Sì. Il decreto ministeriale istitutivo del Fondo prevede già la proroga automatica dell'assegno e della contribuzione correlata oltre i 60 mesi, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Sono iscritto alla CPDEL e sono in prestazione di esodo: come cambiano le finestre della pensione anticipata?

Le finestre dipendono da quando maturate i requisiti contributivi: 3 mesi se entro il 31/12/2024, 4 mesi entro il 31/12/2025, 5 mesi entro il 31/12/2026, 7 mesi entro il 31/12/2027 e 9 mesi dal 1° gennaio 2028. Se la decorrenza slitta oltre la durata ordinaria della prestazione di esodo, questa può essere prorogata.

DOCUMENTO ORIGINALE
Circolare INPS n. 41 del 3 Aprile 2026 · PDF, 146 KB

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