27 Luglio 2026

INPS Circ. 80/2026: agevolazioni contributive per agenti assicurativi

Con la Circolare n. 80 del 24 luglio 2026, l'INPS chiarisce che gli agenti e gli intermediari assicurativi (codice ATECO 66.22) possono accedere retroattivamente all'Esonero Giovani under 36 e alla Decontribuzione Sud. La novità discende da una norma di interpretazione autentica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che rimuove un'esclusione di fatto gravante sul settore.

L’INPS ha pubblicato, il 24 luglio 2026, la Circolare n. 80, con la quale fornisce le istruzioni operative per l’accesso di agenti e intermediari assicurativi a due importanti agevolazioni contributive: l’Esonero contributivo per i giovani under 36 e la Decontribuzione Sud.

Il quadro normativo di riferimento

Fino all’emanazione del documento in esame, le imprese riconducibili al codice NACE K 66.22 — agenti e intermediari assicurativi — erano di fatto escluse dalle due misure agevolative. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una norma di interpretazione autentica che fa chiarezza sulla questione, riconoscendo esplicitamente la platea di datori di lavoro del comparto assicurativo tra i soggetti beneficiari.

Con l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025, le attività precedentemente distinte sono state accorpate nel codice unico 66.22.00, rendendo necessario un chiarimento ufficiale sul perimetro applicativo delle agevolazioni.

Ambito di applicazione e decorrenza

L’INPS chiarisce che i datori di lavoro del settore possono fruire delle due agevolazioni in modo retroattivo, a partire dal 1° luglio 2022, per i periodi in cui le misure erano già vigenti. Sono interessati, in particolare, i contratti di assunzione e le trasformazioni a tempo indeterminato intervenute da quella data.

Istruzioni operative per i datori di lavoro

La circolare dettaglia le modalità di accesso e regolarizzazione. I passaggi operativi sono i seguenti:

  • Verifica delle assunzioni e delle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal luglio 2022;
  • Eventuale richiesta di cambio del codice ATECO o presentazione di istanza attraverso il Cassetto Previdenziale, nelle sezioni dedicate alle agevolazioni contributive;
  • Attribuzione da parte dell’INPS del codice autorizzazione 9D, specifico per la misura;
  • Per le aziende cessate o sospese, rimane disponibile la procedura di regolarizzazione tramite Uniemens/Vig.

Aspetti contabili e codici da utilizzare

Il documento fornisce altresì le regole contabili aggiornate e i codici da inserire nei flussi telematici Uniemens, consentendo alle aziende interessate di sanare le posizioni pregresse e di applicare correttamente le agevolazioni per i periodi futuri.

Per tutti i dettagli tecnici e le istruzioni complete, si rimanda alla lettura integrale della Circolare INPS n. 80 del 24 luglio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it.

Fonte: INPS, Circolare n. 80 del 24 luglio 2026

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