10 Giugno 2026

Pensioni vittime del dovere: esenzione totale Irpef dal 2026

L'INPS rende operative le modalità per riconoscere l'esenzione totale dall'Irpef sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Il beneficio si applica dall'anno d'imposta 2026 e riguarda sia le pensioni di nuova liquidazione sia quelle già in pagamento.

Con un nuovo intervento di prassi, l’INPS ha definito le modalità operative per il riconoscimento dell’esenzione totale dall’Irpef sui trattamenti pensionistici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti a esse equiparati. Si tratta di un chiarimento atteso, che completa il quadro normativo già delineato nei mesi precedenti e che incide direttamente sull’importo netto percepito dai beneficiari.

Chi ha diritto al beneficio fiscale

La defiscalizzazione interessa una platea ben individuata: le vittime del dovere, i soggetti equiparati e i loro familiari superstiti. Per queste categorie, a partire dall’anno d’imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS risultano esenti dall’Irpef.

L’aspetto rilevante riguarda l’ampiezza del beneficio: l’esenzione si applica anche quando la pensione non è direttamente collegata all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Il vantaggio fiscale, inoltre, opera sia sulle pensioni di nuova liquidazione sia su quelle già in pagamento, comprese quelle conseguite attraverso gli istituti del cumulo e della totalizzazione.

Il quadro normativo di riferimento

Le indicazioni operative giungono a seguito delle novità introdotte dalla circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, che ha recepito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ha ampliato la portata del beneficio fiscale. L’Istituto, con il messaggio in commento, traduce quel quadro in istruzioni concrete per le proprie strutture territoriali e per gli interessati.

I ricorsi pendenti e la definizione in autotutela

Un passaggio significativo riguarda il contenzioso amministrativo. Le sedi territoriali dell’INPS potranno definire in autotutela i ricorsi amministrativi ancora pendenti, qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalle nuove disposizioni.

In questi casi, il ricorso accolto in autotutela viene considerato equivalente a una domanda di ricostituzione per il 2026, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali. Si tratta di una semplificazione importante, che evita ai beneficiari ulteriori adempimenti per ottenere il riconoscimento del diritto già maturato.

L’esenzione per gli anni d’imposta precedenti

Diverso è il percorso per chi intende richiedere l’esenzione relativa agli anni d’imposta anteriori al 2026. In questo caso gli interessati dovranno presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità già chiarite in sede di prassi fiscale.

In sintesi
  • Esenzione totale Irpef per le pensioni delle vittime del dovere, dei soggetti equiparati e dei familiari superstiti.
  • Applicazione dal 2026, anche per pensioni non collegate all’evento e per trattamenti in cumulo o totalizzazione.
  • Possibile definizione in autotutela dei ricorsi pendenti, equiparata a domanda di ricostituzione 2026.
  • Per le annualità precedenti, istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Per ogni dettaglio sui requisiti e sulle modalità di accesso al beneficio, si rinvia al testo integrale del messaggio pubblicato sul portale ufficiale dell’Istituto.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1943 del 10 giugno 2026

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